IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e  del  Consiglio  e  abroga  le  direttive  nn.  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  le  direttive  nn.
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei conti in  data
23 marzo 2018  al  n.  173,  recante  «Misure  di  emergenza  per  la
prevenzione, il controllo  e  l'eradicazione  di  Xylella  fastidiosa
(Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana» e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  ed  in  particolare  l'allegato  IV,
recante il Piano nazionale di emergenza per la  gestione  di  Xylella
fastidiosa; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 219, n. 179, inerente al  «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132», come successivamente modificato ed integrato; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/1201   della
Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure  per  prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa
(Wells et al.) con il quale, tra le altre cose, e' stata abrogata  la
decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Considerato che con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 13 febbraio 2018 e'  stata  data  applicazione
alle disposizioni introdotte dalla decisione (UE) n.  2015/789  della
Commissione e suoi successivi aggiornamenti; 
  Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n.  2020/1201  ha
abrogato la decisione (UE) n. 2015/789 e che le disposizioni in  esso
contenute sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro; 
  Ritenuto necessario aggiornare il Piano di emergenza nazionale  per
il contrasto di di Xylella fastidiosa in applicazione del regolamento
di esecuzione (UE) n. 2020/1201; 
  Ritenuto  necessario  abrogare  il  decreto  del   Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali  13  febbraio  2018  e  sue
successive modifiche, nonche' il Piano nazionale di emergenza per  la
gestione di Xylella fastidiosa allegato allo stesso provvedimento; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  19,  nella
seduta del 15 e 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto  di
Xylella  fastidiosa  (Well  et  al.)  di  cui  all'allegato  I  parte
integrante del presente decreto.