IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto l'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come
carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi  civili
sono ridotte al fine di compensare le maggiori  entrate  dell'imposta
sul  valore  aggiunto   derivanti   dalle   variazioni   del   prezzo
internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007, che
stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui
al comma 290; 
  Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2021  al
31 dicembre 2021, si sono verificate le condizioni di  cui  al  comma
291 della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione  del  decreto
di cui all'art. 1, comma 290, della medesima legge; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo  al
medesimo, in particolare, le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
Stato relativi alla definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di
politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi
inerenti  precedentemente  attribuiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Riduzione temporanea delle aliquote di accisa 
 
  1. Al fine di  compensare  le  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   rispetto   all'ultima    previsione,    derivanti
dall'aumento  del  prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,   del
petrolio greggio, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e  fino  al  trentesimo  giorno  successivo  alla
medesima data  di  pubblicazione,  le  aliquote  di  accisa,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni  dei
sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure: 
    a) benzina: 643,24 euro per mille litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  532,24  euro  per
mille litri; 
    c) gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburante:
182,61euro per mille chilogrammi.