IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  e,  in  particolare,
l'art. 224-ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020,
n.  77,  che  prevede  l'istituzione  di  un  sistema   unitario   di
certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola; 
  Visto il comma 1 del predetto art. 224-ter della  legge  18  luglio
2020, n. 77, il quale stabilisce che e' necessario procedere  con  la
definizione di uno specifico disciplinare riportante l'insieme  delle
regole  produttive  e  di  buone  pratiche,  ossia  il   sistema   di
certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola; 
  Visto il comma 4 del predetto art. 224-ter della  legge  18  luglio
2020,  n.  77,  secondo  cui   il   disciplinare   del   sistema   di
certificazione della sostenibilita'  della  filiera  vitivinicola  si
basa, in sede di prima applicazione, sulle linee guida  nazionali  di
produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3
febbraio 2011,  n.  4  alle  cui  procedure  si  fa  riferimento  per
l'adesione del sistema di  certificazione,  opportunamente  integrate
con i principi della sostenibilita' economica ambientale e sociale; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 224-ter, il quale stabilisce che
il disciplinare del sistema di  certificazione  della  sostenibilita'
della filiera vitivinicola e' approvato con decreto ministeriale  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
acquisizione del parere dell'Organismo  tecnico  scientifico  di  cui
all'art. 3 del decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014; 
  Visto il decreto dipartimentale DIPEISR  del  23  giugno  2021,  n.
288989 che stabilisce le modalita' operative per dare  esecuzione  al
sistema  di  certificazione  della   sostenibilita'   della   filiera
vitivinicola ed, in particolare, l'art. 2 che conferisce al  Comitato
della sostenibilita' vitivinicola (CoSvi) il compito di  definire  il
disciplinare di produzione di cui all'art 5 dell'art.  224-ter  della
legge istitutiva; 
  Visto il decreto direttoriale PIUE del 5 ottobre  2021,  n.  505553
che nomina il Comitato della sostenibilita' vitivinicola (CoSvi); 
  Vista la presenza di sistemi di certificazione (Equalitas, VIVA)  e
di sistemi di autovalutazione (Tergeo) a livello nazionale, esistenti
alla data del decreto dipartimentale 23 giugno 2021, n. 288989 e  che
hanno contribuito al lavoro di armonizzazione per la definizione  del
disciplinare; 
  Visto  il  disciplinare  del  sistema   di   certificazione   della
sostenibilita' della filiera  vitivinicola,  definito  nel  documento
denominato «Sistema  di  certificazione  della  sostenibilita'  della
filiera vitivinicola - Disciplinare 2022»  redatto  e  approvato  dal
CoSVi in data 21 gennaio 2022; 
  Acquisito il parere espresso in data 8 febbraio 2022 dall'Organismo
tecnico scientifico di cui al comma 5 dell'art. 224-ter della  citata
legge 18 luglio 2020, n. 77, contenente alcune osservazioni in ordine
alla  necessita'  di  tener  conto  della  sostanziale  coerenza  del
disciplinare  della  sostenibilita'  vitivinicola  con  lo  specifico
standard vitivinicolo del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata - SQNPI e di rinviare  all'annualita'  2023  gli  ulteriori
impegni, che saranno definiti anche a seguito del  completamento  del
processo programmatorio della Politica agricola comune 2023-2027; 
  Considerato che il recepimento delle osservazioni espresse  con  il
suddetto parere, da innestare nel  quadro  giuridico  definito  dalla
richiamata legge che istituisce il sistema  di  certificazione  della
sostenibilita' vitivinicola, concretizza uno stato di equivalenza tra
certificazione della  sostenibilita'  della  filiera  vitivinicola  e
quella del Sistema di qualita' nazionale della  produzione  integrata
(SQNPI); 
  Considerato inoltre che per l'annualita' 2022  si  rende  opportuno
avviare   la   certificazione   della   sostenibilita'   vitivinicola
avvalendosi  della  predetta  equivalenza,   utilizzando   procedure,
standard  e  segno  distintivo  in  regime  SQNPI,  in   attesa   del
completamento del processo di integrazione dei  diversi  sistemi,  da
portare   a   termine   nell'annualita'   2023,   anche   a   seguito
dell'approvazione del Piano strategico della politica agricola comune
2023-2027; 
  Ritenuto che detto sistema di equivalenza, per  l'annualita'  2022,
possa  essere  riconosciuto  anche   per   gli   altri   sistemi   di
certificazione della sostenibilita' esistenti a livello nazionale  ai
fini  del  rilascio   della   certificazione   della   sostenibilita'
vitivinicola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Disciplinare di sostenibilita' vitivinicola 
 
  1. E' approvato il disciplinare del sistema di certificazione della
sostenibilita' della filiera vitivinicola, di  seguito  disciplinare,
istituito ai sensi dell'art.  224-ter  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.
77,  costituito  dall'insieme  delle   regole   produttive   adottate
nell'ambito dell'intera filiera, a partire dalle  pratiche  in  campo
fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato. 
  2. Il disciplinare, per l'annualita'  2022,  coerentemente  con  le
disposizioni del comma 4 della legge che  istituisce  il  sistema  di
certificazione, si identifica nello standard specifico della  filiera
vitivinicola nell'ambito del «Sistema  di  qualita'  nazionale  della
produzione integrata», di  seguito  SQNPI,  integrato  dagli  impegni
aggiuntivi di  cui  alla  «certificazione  facoltativa  transitoria»,
parte integrante della norma SQNPI - adesione gestione controllo rev.
11 del 16 novembre 2021, paragrafo 2.1.