IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e, in particolare, il considerando 26 e l'art. 19 recante «Liberazione e reinserimento degli animali»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 19 concernente «Liberazione e reinserimento degli animali»; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione», integrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi»; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e, in particolare, l'art. 6; Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; Visto il regolamento (UE) 2021/520 del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti; Visto il regolamento (CE) 9 dicembre 1996, n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; Sentito il Ministero della transizione ecologica; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e reintroduzione esclusivamente per gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato «decreto legislativo».