IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il  divieto  di  maltrattamento  degli  animali,  nonche'
l'impiego degli stessi in combattimenti  clandestini  o  competizioni
non autorizzate»; 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici e, in particolare, il considerando 26 e
l'art. 19 recante «Liberazione e reinserimento degli animali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati  a  fini  scientifici»  e,  in  particolare,   l'art.   19
concernente «Liberazione e reinserimento degli animali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici»; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del  19  aprile  1996,
recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo  per  la
salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la  detenzione»,
integrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001,
recante «Modifiche dell'allegato A del decreto  interministeriale  19
aprile 1996, in materia di animali pericolosi»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.  150,  recante  «Disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e  l'incolumita'  pubblica»  e,  in
particolare, l'art. 6; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del  22  dicembre
2004 sulla  protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97; 
  Visto il regolamento (UE)  2021/520  del  24  marzo  2021,  recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento   (UE)   2016/429   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   la
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il regolamento (CE) 9 dicembre 1996, n. 338/97 del Consiglio,
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  230,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Sentito il Ministero della transizione ecologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  requisiti  strutturali   e
gestionali per lo svolgimento  delle  attivita'  di  reinserimento  e
reintroduzione esclusivamente per gli animali utilizzati o  destinati
a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26,  d'ora
innanzi denominato «decreto legislativo».