IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», i
quali, al fine di ridurre la pressione fiscale,  apportano  modifiche
al sistema di tassazione delle persone fisiche  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2022,   in   accordo   con   gli   obiettivi   generali   di
semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 1 della legge n. 234  del  2021,
il quale, in relazione agli effetti finanziari conseguenti  all'avvio
della riforma fiscale, allo scopo di concorrere  all'adeguamento  dei
bilanci delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  dispone,  per   gli   anni   2022-2024,   un
trasferimento a titolo di compensazione della riduzione  del  gettito
riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3  del
citato art. 1; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del richiamato  comma  4,
il quale prevede che  gli  importi  spettanti  a  ciascuna  autonomia
speciale per gli anni 2022-2024 sono stabiliti,  entro  il  31  marzo
2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
base  dell'istruttoria  operata  da  un  apposito   tavolo   tecnico,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
con  la  partecipazione  di  rappresentanti  di  ciascuna   autonomia
speciale; 
  Preso atto degli effetti sul gettito Irpef  di  ciascuna  autonomia
speciale derivanti dall'applicazione dei commi  2  e  3  dell'art.  1
della precitata legge n. 234 del 2021, stimati dal Dipartimento delle
finanze; 
  Visti, altresi', i commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo
21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale
per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo
ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che  hanno  abrogato,  a
decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a  carico  con
esclusione di quelle per i figli di eta' maggiore di ventuno anni; 
  Preso atto degli effetti sul gettito Irpef  di  ciascuna  autonomia
speciale derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del
precitato  decreto  legislativo  n.  230  del   2021,   stimati   dal
Dipartimento delle finanze; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  le
relative norme di attuazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; 
  Visto  il  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948,  n.  2,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana» e le relative norme di attuazione; 
  Visto l'accordo tra il Governo e i rappresentanti delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
sottoscritto in data 1° marzo 2022, con il quale sono stati definiti,
sulla base dell'istruttoria operata dal tavolo tecnico  appositamente
previsto, gli importi da trasferire a ciascuna autonomia speciale per
gli anni 2022, 2023 e 2024, ai sensi del comma 4  dell'art.  1  della
legge n. 234 del 2021; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione delle risorse
spettanti a ciascuna autonomia speciale in  attuazione  del  comma  4
dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. In relazione a quanto stabilito dal comma 4  dell'art.  1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli importi da riconoscere a ciascuna
autonomia speciale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono indicati nella
seguente tabella: 
    
=====================================================================
|                  |       Importi a compensazione perdita         |
|Regioni a         |           compartecipazione Irpef             |
|Statuto Speciale/ |-----------------------------------------------|
|Provincie autonome|     2022     |      2023     |      2024      |
|==================+==============+===============+================+
|Valle d'Aosta     |     26,7     |      24,5     |      24,5      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|Friuli-Venezia    |    165,7     |     152,6     |     152,6      |
|Giulia            |              |               |                |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|Trento            |    106,5     |      95,7     |      95,7      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|Bolzano           |    113,5     |     103,1     |     103,1      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sicilia           |    352,9     |     299,8     |     299,8      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sardegna          |    180,9     |     164,6     |     164,6      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+
|TOTALE RSS        |              |               |                |
|e Provincie aut.  |    946,1     |     840,3     |     840,3      |
+------------------+--------------+---------------+----------------+

    
  2. Con proprio  decreto  possono  essere  apportate  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio  nell'ambito  degli  stanziamenti
iscritti nella  Missione  «Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
territoriali», Programma «Compartecipazione e  regolazioni  contabili
ed altri trasferimenti  alle  autonomie  speciali»,  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il
triennio 2022-2024. 
  3. Le risorse erogate alle autonomie speciali ai sensi del comma  1
sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle  entrate  dei  bilanci
regionali alla voce del piano dei conti finanziario  E.2.01.01.01.001
«Trasferimenti  correnti  da  Ministeri»,  al   fine   di   garantire
l'omogeneita' dei conti pubblici. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 marzo 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco