IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Vista la Dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale l'empowerment femminile attraverso la presenza piu' visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali; Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parita' di genere 2020-2025»; Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR; Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorita' (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere; Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorita' della Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026; Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parita' di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parita' di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e target prefissati; Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e in particolare l'art. 4, che istituisce la certificazione della parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita'; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), e in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono: che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita' di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale (commi 139 e 140); l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere (comma 141); che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere e' costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parita' di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresi' parte un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (comma 142); che competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 143); che al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita', l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 145); che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere (comma 147); Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 147 della legge n. 234/2022, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere; Decreta: Art. 1 Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere 1. E' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere (di seguito «Osservatorio»).