IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione
del  17  dicembre  2021,  recante  modalita'  di  applicazione  della
direttiva  92/83/CEE   del   Consiglio   per   quanto   riguarda   la
certificazione  e   l'autocertificazione   dei   piccoli   produttori
indipendenti di bevande alcoliche ai fini dell'accisa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: 
    l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione  della  birra  sia
effettuata in regime di deposito fiscale; 
    l'art. 35, comma 1, che, ai  fini  dell'applicazione  dell'accisa
sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei
depositi fiscali di birra; 
    l'art.  35,  comma   3-bis   che,   ai   fini   dell'applicazione
dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra
prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16
agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione  annua  non  superiore  a
10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra  realizzata
in tali impianti, dell'aliquota  di  accisa  di  cui  all'allegato  I
annesso  al  predetto  testo  unico  ridotta  del  40  per  cento  e,
limitatamente all'anno 2022, del 50 per cento; 
    l'art. 35, comma 3-quater, che stabilisce, limitatamente all'anno
2022, un'aliquota  di  accisa  ridotta  sulla  birra  realizzata  nei
birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis,  della  predetta  legge  n.
1354 del  1962,  aventi  una  produzione  annua  superiore  a  10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, in misura differenziata in
relazione alla produzione di birra annua dei medesimi birrifici; 
  Visto l'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962,
e successive modificazioni,  in  cui,  si  precisa  che  per  piccolo
birrificio  indipendente  si  intende  un  birrificio  che  sia,   in
particolare, legalmente ed economicamente indipendente  da  qualsiasi
altro birrificio  e  la  cui  produzione  annua  non  superi  200.000
ettolitri; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno
2019 con il  quale  si  stabiliscono  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del  TUA  relativamente
all'assetto del deposito fiscale e  alle  modalita'  semplificate  di
accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli  impianti
di cui al medesimo comma 3-bis; 
  Visto l'art. 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge stessa,  si  provveda  a  modificare  il  predetto
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno  2019  al
fine di prevedere le  disposizioni  attuative  delle  norme  previste
dall'art. 1, comma 985, della medesima legge n. 234 del 2021  che  ha
inserito il predetto comma 3-quater nell'art. 35 del TUA; 
  Sentite le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
del settore della fabbricazione della birra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'economia 
                    e delle finanze 4 giugno 2019 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  4  giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno  2019,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, nella lettera c), dopo le parole: «40 per
cento», e' inserito il seguente periodo: «e, per il solo  anno  2022,
del 50 per cento.»; 
    b) dopo l'art. 10, e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Disposizioni particolari per la birra immessa  in
consumo nell'anno 2022). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 10
del presente articolo, alla birra immessa in consumo  nell'anno  2022
da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata  ai
sensi del decreto ministeriale n. 153/2001,  che  ha  una  produzione
annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra
e ha tutti i requisiti,  diversi  dalla  produzione  annua,  indicati
all'art.  1,  comma  1,  lettera   b),   si   applica,   al   momento
dell'immissione in  consumo  nel  territorio  nazionale  direttamente
dalla predetta fabbrica,  un'aliquota  di  accisa  ridotta  ai  sensi
dell'art. 35, comma 3-quater, del TUA. 
      2.  Sull'intero  quantitativo  di  birra  immesso  in   consumo
nell'anno 2022  da  una  fabbrica  di  cui  al  comma  1  avente  una
produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino  a
30.000  ettolitri,  si  applica   l'aliquota   di   accisa   prevista
dall'allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento;
sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo  nell'anno  2022
da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo
anno, superiore a 30.000 ettolitri e  fino  a  60.000  ettolitri,  si
applica l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I annesso al  TUA
nella misura ridotta del 20 per cento. 
      3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta  di  cui  al
comma 2, il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma  1
comunica,  mediante  PEC,  all'ufficio  delle  dogane  competente  in
relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro sessanta  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  gli  estremi  della  licenza
fiscale di cui al comma 1 e il volume stimato di  birra  che  intende
produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve  risultare
superiore  a  10.000  ettolitri  e  fino  a  60.000  ettolitri.  Alla
comunicazione e' allegata una dichiarazione, resa ai sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dalla quale risulta la produzione di birra presa in  carico  nel
registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere  compresa  tra
10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonche' la sussistenza di  tutti
i requisiti, diversi dalla produzione  annua,  indicati  all'art.  1,
comma 1, lettera b); il depositario autorizzato si impegna altresi' a
comunicare  mediante  PEC  al  predetto  ufficio  delle  dogane  ogni
successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente  comma
entro dieci giorni dalla data in cui le  stesse  variazioni  si  sono
verificate. 
      4. Il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1,
entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite  PEC,  all'ufficio  delle
dogane di cui al comma 3, una dichiarazione riepilogativa  riportante
il volume della birra,  realizzata  e  condizionata  nell'anno  2022,
complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino  e
il volume della birra immesso in consumo nel medesimo anno 2022,  con
indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata. 
      5. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica  anche  alla
birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno  2022,
dal soggetto obbligato nazionale che la riceve  direttamente  da  una
fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione  europea,
a condizione che la medesima fabbrica abbia prodotto, nell'anno 2021,
un volume di birra superiore a  10.000  ettolitri  e  fino  a  60.000
ettolitri e che la stessa abbia i requisiti, diversi dalla produzione
annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). Il medesimo soggetto
obbligato nazionale, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC,
all'ufficio delle dogane competente in relazione  all'ubicazione  del
proprio deposito, una  dichiarazione  riepilogativa  riportante,  con
riguardo all'anno 2022 e con riferimento a ciascuna fabbrica  di  cui
al presente comma da cui ha ricevuto birra condizionata,  i  relativi
codici di accisa, i volumi di birra immessi in consumo nel territorio
nazionale per ciascuna di esse con indicazione dell'accisa versata  e
dell'aliquota applicata. Alla medesima dichiarazione sono allegate le
certificazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE)  2021/2266
della Commissione del 17 dicembre 2021 dalle quali deve risultare  la
produzione di birra relativa all'anno 2021 e la produzione  di  birra
relativa all'anno 2022, ognuna delle quali deve  essere  superiore  a
10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. 
      6. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dai commi 4 e 5
risulta che sulla birra immessa in consumo nell'anno 2022  e'  dovuta
un'accisa maggiore di quella versata, l'ufficio competente di cui  ai
commi 3 e 5 notifica al depositario autorizzato della fabbrica di cui
al comma 1 e al soggetto obbligato nazionale un avviso  di  pagamento
per il recupero della maggiore  accisa.  I  predetti  uffici,  previa
diffida all'interessato, provvedono a notificare  analogo  avviso  di
pagamento per il recupero dell'accisa al depositario autorizzato e al
soggetto  obbligato  nazionale  che  non  presentino,   nel   termine
previsto, le dichiarazioni di cui, rispettivamente, al comma 4  e  al
comma 5 o le presentino senza i previsti allegati. 
      7. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 e'
stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di  birra,
superiore a 10.000 ettolitri ed e' stata versata, sulla birra immessa
in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella dovuta  ai
sensi del comma 2, il depositario autorizzato della medesima fabbrica
presenta,  entro  il  28  febbraio  2023,   all'ufficio   competente,
un'istanza di rimborso della maggiore accisa  mediante  accredito  ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento adottato con  il  decreto
del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, d'ora in  avanti
indicato  come  decreto  n.  689/1996,  a  scomputo  dei   successivi
versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza e'  allegata  la
dichiarazione prevista dal comma 4 e,  ove  non  gia'  presentata  ai
sensi del comma 3, una dichiarazione resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
dalla quale risulta la sussistenza  di  tutti  i  requisiti,  diversi
dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). 
      8. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 e'
stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume  di  birra
non superiore a 10.000 ettolitri ed e'  stata  versata,  sulla  birra
immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa  maggiore  di  quella
ridotta di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  il  depositario
autorizzato della fabbrica di birra di cui al comma 1 presenta, entro
il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza  di  rimborso
della predetta maggiore accisa mediante accredito ai sensi  dell'art.
6, comma 4, del  decreto  n.  689/1996,  a  scomputo  dei  successivi
versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza e'  allegata  la
dichiarazione prevista dal comma 4. 
      9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8  trovano  applicazione
anche per le fabbriche di birra di cui al comma 5  qualora  ricorrano
le condizioni previste dai medesimi commi; in tali casi l'istanza  di
rimborso e' presentata negli stessi  termini  indicati  dai  predetti
commi, dal soggetto obbligato nazionale di cui al comma 5. 
      10. L'aliquota ridotta di cui al comma 2  si  applica,  con  le
modalita' di cui al comma 11 anche  alla  birra  immessa  in  consumo
nell'anno 2022 da fabbriche di birra, munite  della  licenza  fiscale
rilasciata  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  153/2001,  che
iniziano la loro attivita' nel corso del medesimo anno 2022  e  hanno
una  produzione,  relativa  allo  stesso  anno,  superiore  a  10.000
ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra. 
      11. I depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al
comma 10, tenuti alla comunicazione di cui al comma 3, allegano  alla
medesima una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione
annua,  indicati  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b).  I   predetti
depositari autorizzati, entro il 31 gennaio 2023, presentano, tramite
PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione  all'ubicazione
del deposito fiscale, la dichiarazione riepilogativa di cui al  comma
4  riportante  il  volume  della  birra,  realizzata  e  condizionata
nell'anno 2022, complessivamente presa in carico nel registro annuale
di magazzino e il volume della  medesima  birra  immessa  in  consumo
nello  stesso  anno  2022  con  l'indicazione   dell'accisa   versata
applicando l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I al  TUA.  Ai
fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui  al  comma  2,  i
depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui  al  comma  10
presentano,  entro  il  28  febbraio  2023,   al   predetto   ufficio
competente, un'istanza di  rimborso  della  maggiore  accisa  versata
nella misura corrispondente alla differenza tra l'imposta  versata  e
quella calcolata, con  l'applicazione  dell'aliquota  ridotta,  sulla
base dei dati contenuti nella predetta  dichiarazione  riepilogativa,
mediante accredito ai sensi dell'art. 6,  comma  4,  del  decreto  n.
689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. 
      12. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche  alla
birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno  2022,
dal soggetto obbligato nazionale che la riceve  direttamente  da  una
fabbrica di birra, avente sede in un altro Paese dell'Unione europea,
che inizia la sua  attivita'  nel  corso  dell'anno  2022  e  ha  una
produzione relativa al medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri  e
fino a 60.000 ettolitri di birra. In tal caso, il  medesimo  soggetto
obbligato   nazionale,   tenuto   a   presentare   la   dichiarazione
riepilogativa di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, allega alla
medesima la certificazione prevista  dal  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/2266 della Commissione del 17  dicembre  2021  dalla  quale
risulta la produzione di birra relativa all'anno  2022.  Il  predetto
soggetto presenta, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di
cui al comma 2, l'istanza di rimborso di cui al  comma  11  entro  il
medesimo termine e secondo le stesse modalita' ivi previsti. 
      13. Nel caso in cui dalla dichiarazione prevista  dall'art.  8,
comma 2, risulta che, nell'anno 2022, la piccola  birreria  nazionale
ha complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino
un volume di birra superiore al limite produttivo previsto  dall'art.
1, comma 1, lettera e) e comunque non superiore a  60.000  ettolitri,
e' applicata, sull'intero volume di  birra  immesso  in  consumo  nel
medesimo anno, l'aliquota di accisa ridotta nella misura prevista dal
comma 2. La predetta aliquota si applica altresi' alla birra  immessa
in consumo, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che l'ha
ricevuta dalla piccola  birreria  unionale  la  cui  produzione,  nel
medesimo anno 2022, risulta, dalla dichiarazione  prevista  dall'art.
8, comma 3, superiore al  limite  produttivo  previsto  dall'art.  1,
comma 1, lettera f) e comunque non superiore a 60.000  ettolitri.  Ai
fini del recupero della maggiore accisa dovuta, l'ufficio  competente
notifica, un avviso di pagamento all'esercente  la  predetta  piccola
birreria nazionale ovvero al suddetto soggetto  obbligato  nazionale.
In tali casi, non trova applicazione  quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 5, primo periodo. 
      14. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche  alla
birra  immessa  in  consumo  nell'anno  2022  da  microbirrifici  che
superano il limite di produzione dei 10.000 ettolitri e che nel corso
del medesimo anno adeguano l'assetto del deposito  fiscale  a  quello
configurato dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.
153/2001, previa comunicazione effettuata dall'esercente  all'ufficio
competente ed adempimento delle necessarie prescrizioni  impartite  a
tal fine. In questi  casi  non  trova  applicazione  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 5, primo periodo. L'ufficio competente provvede  a
notificare al depositario autorizzato un avviso di pagamento  per  il
recupero   della   maggiore   accisa    dovuta    sui    quantitativi
complessivamente immessi in consumo nel 2022, quali risultanti  dalla
dichiarazione riepilogativa prevista dal comma 4, per un importo pari
alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota ridotta di cui al
comma 2 e quella versata ad aliquota ridotta  nella  misura  prevista
per il solo anno 2022 dall'art. 1, comma 1, lettera c).».