IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», in particolare l'art. 56; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo», in particolare l'art. 13-ter; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina», con particolare  riferimento  all'art.  31  concernente  il
coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 28 febbraio  2022  e'  stato  integrato  di  euro
30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4  marzo  2022  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio   nazionale,
l'accoglienza,  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione   in
conseguenza degli accadimenti in atto nel  territorio  dell'Ucraina»;
n. 873 del 6  marzo  2022  e  n.  876  del  13  marzo  2022  recanti:
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 684 dell'11 marzo 2022 con  cui  e'  istituita  una  struttura  di
coordinamento nazionale che svolge  attivita'  di  supporto  tecnico,
operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo  del  Capo  del
Dipartimento,  per  la  realizzazione  delle   attivita'   volte   ad
assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza   della   popolazione   sul
territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina; 
  Ravvisata la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 31 del citato decreto-legge n. 21/2022,  disciplinando  con
la necessaria urgenza le diverse forme  di  supporto  all'accoglienza
ivi previste,  dando  riscontro  alle  indifferibili  esigenze  delle
persone in fuga dagli eventi bellici in atto; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Accoglienza diffusa 
 
  1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in  via  di  somma
urgenza,  le  misure  di  assistenza  ed  accoglienza  ordinariamente
previste, a fronte del continuo incremento del numero  delle  persone
provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici  in  atto,  per
dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera  a),
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio  2022,
il Dipartimento della protezione civile,  sentiti  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle
province autonome e l'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia,
provvede alla pubblicazione di uno o piu' avvisi  per  l'acquisizione
di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad  enti
del terzo settore, ai Centri di servizio per  il  volontariato,  agli
enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  agli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata
di attivita'  di  accoglienza  diffusa  sul  territorio  nazionale  a
beneficio  delle  persone  richiedenti   la   protezione   temporanea
derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022. Le procedure  degli  avvisi  di
manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in
tempi stretti e congruenti con l'urgenza in atto, prevedono  forme  e
modalita' per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza
e  accoglienza   sostanzialmente   omogenei   a   quelli   assicurati
nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli  9  e
11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  attivabili  nel
limite massimo  di  15.000  unita'.  Spetta  ai  Commissari  delegati
coordinare  l'attivazione,  nell'ambito   delle   manifestazioni   di
interesse selezionate  dall'avviso  nazionale,  dei  posti  necessari
sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con  le
altre  forme  di  assistenza  di  cui  all'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  n.  872/2022.  Gli  avvisi  di
manifestazioni di interesse di cui al  presente  comma  prevedono  il
coinvolgimento dei comuni alle attivita'  di  accoglienza  diffusa  e
sono definite individuando costi unitari,  a  persona  e  al  giorno,
sostanzialmente omogenei a quelli  previsti  per  la  gestione  delle
strutture  di  accoglienza  di  cui  al  periodo   precedente,   come
ridefiniti dal Ministero dell'interno per la gestione della  presente
situazione emergenziale in attuazione dei decreti-legge richiamati in
premessa. 
  2. La manifestazione di interesse contiene esplicita  dichiarazione
da parte del proponente circa  il  pieno  coinvolgimento  dei  comuni
previa stipula di un accordo di partenariato. 
  3. All'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di
cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del
decreto legislativo n. 117/2017, da  stipulare  tra  il  Dipartimento
della protezione civile, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, la Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  e  ciascun  soggetto
proponente  assistenza  interessato,  sono  definite   le   modalita'
organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa,  anche
in  deroga  alle  previsioni  contenute  nel  medesimo  art.  56.  In
relazione alle modalita' di rendicontazione,  al  fine  di  garantire
percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi  e
compatibili con l'urgenza determinata dal  contesto  emergenziale  in
atto, nonche' la sostanziale omogeneita' rispetto ai servizi  offerti
dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell'interno  ai
sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai
soggetti gestori individuati dall'art. 31, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei  limiti  di  quanto  disposto
dagli avvisi di cui al comma 1. 
  4. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione  di
anticipazioni  finalizzate  ad  assicurare  il  necessario   supporto
all'immediata attivazione  della  capacita'  operativa  dei  soggetti
gestori, e, a tal fine, sono  sottoscritte  previa  presentazione  di
idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione
della richiesta garanzia fideiussoria  puo'  essere  rendicontato,  a
conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.