IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale  di
protezione civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»che ha previsto, tra  l'altro,
all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022  il  servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
in pari data, la citata richiesta  e'  stata  integrata  individuando
ulteriori  tipologie  di  beni  connessi   con   l'evoluzione   della
situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Tenuto conto del crescente e significativo incremento delle domande
di  assistenza  veicolate  tramite  il  meccanismo   unionale   della
protezione civile, anche da parte degli Stati membri  confinanti  con
l'Ucraina; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare  in  territorio  estero  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione colpita; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 25 febbraio  2022  e'  stato  integrato  di  euro
12.000.000,00 a valere sul fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 870 del 2 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione  in
territorio estero  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 877 del 21 marzo 2022, recante «Ulteriori disposizioni urgenti  di
protezione civile per assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di armonizzare le disposizioni  concernenti
l'invio di personale del  Dipartimento  della  protezione  civile  in
missione  all'estero  con  quanto  disposto  a  livello  unionale  in
materia; 
  Ravvisata altresi', in  ragione  dell'estensione  territoriale  del
dispiegamento operativo, di consentire la possibilita' di  effettuare
donazioni, destinate alla  medesima  finalita',  anche  a  favore  di
soggetti diversi dallo Stato ucraino; 
 
                              Dispone:  
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita'
  del Servizio nazionale della Protezione civile 
  1. Al personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato
all'estero nell'ambito del meccanismo unionale di  protezione  civile
nelle  attivita'  di  accoglienza,   soccorso   e   assistenza   alla
popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in
rassegna l'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022
e' corrisposta al netto dell'eventuale  concorso  riconosciuto  dalla
Commissione europea.