IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione  delle  persone  durante  la  pandemia  di  COVID-19,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare,  l'art.  10-bis,  come
sostituito,  a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,  dall'art.  3   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che:  «1.  Fermo
restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,
n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in  relazione
all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute,  con  propria
ordinanza: a) di concerto con i Ministri  competenti  per  materia  o
d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a  regolare
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,
produttive e sociali; (...)»; 
  Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021,  n.
52, inserito, a  decorrere  dal  1°  aprile  2022,  dall'art.  5  del
decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24,  concernente  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  2  dicembre  2021,
recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290; 
  Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la  quale
il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello  stesso  ai  sensi
del richiamato art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
il documento recante «Linee guida  per  la  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal  Comitato
tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale; 
  Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' economiche e sociali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento
recante «Linee guida per la  ripresa  delle  attivita'  economiche  e
sociali» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle  regioni
e delle province autonome; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle
attivita' economiche e sociali,  le  stesse  devono  esercitarsi  nel
rispetto dell'allegato documento recante «Linee guida per la  ripresa
delle attivita' economiche  e  sociali»,  nei  termini  indicati  dal
Comitato tecnico-scientifico nella seduta  del  30  marzo  2022,  che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.