IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020  e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  804
del 28 ottobre 2021, n. 805  del  5  novembre  2021,  n.  806  dell'8
novembre 2021, n. 808 del 12 novembre 2021, n. 816  del  17  dicembre
2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869
del 1° marzo 2022 e n. 879 del  25  marzo  2022  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle  amministrazioni  competenti,  e  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per  materia
entro sette giorni dalla data della loro adozione; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e  delle
funzioni del soggetto  attuatore  per  la  gestione  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile,
rep. n. 1250 del 3 maggio 2021 e, in particolare, l'art. 1  il  quale
prevede che in caso di sopravvenuta vacanza del  Segretario  generale
del  Ministero  della  salute,  individuato  soggetto  attuatore,  le
funzioni e i compiti  di  soggetto  attuatore,  ivi  compresi  quelli
previsti dal decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile rep.  n.  532  del  18  febbraio  2020,  sono  assicurati  dal
direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  Segretario
generale del Ministero della salute; 
  Vista la richiesta del Ministero della salute con la quale e' stata
rappresentata la necessita' di continuare le attivita' di  profilassi
internazionale  nonche'  di  controllo  sanitario  presso   porti   e
aeroporti, al fine di contenere la diffusione del virus Sars-Cov2  in
considerazione del trend dei contagi  e  garantire  le  attivita'  di
risposta al cittadino tramite il numero 1500 fino al 31 ottobre 2022; 
  Preso atto della nota prot. n. 19185 del  28  marzo  2022,  con  la
quale la Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria,  «tenuto
conto della situazione epidemiologica mondiale che  vede  un  aumento
dei  casi  di  COVID-19  in  molti  Paesi  tra  cui   l'Italia»,   ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per  gli
ingressi in Italia a partire dal 1° aprile p.v., ovvero presentazione
del Passenger locator  form  e  di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione ritenuta equivalente ai  sensi
dei provvedimenti gia' emessi da questo Ministero; 
  Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 29 marzo 2022  che
proroga,  fino  al  30  aprile  2022,  le  misure   concernenti   gli
spostamenti da e per l'estero di cui all'ordinanza del Ministro della
salute 22 febbraio 2022; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020,  recante
«Dematerializzazione delle ricette mediche  per  la  prescrizione  di
farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalita'  di
rilascio  del  promemoria  della   ricetta   elettronica   attraverso
ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase  emergenziale
da COVID-19», adottato ai sensi del menzionato art. 3-bis del decreto
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministero della  salute  del  2  novembre  2011  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2021, e in
particolare l'art. 4; 
  Vista la richiesta del Ministero della salute volta  ad  assicurare
il mantenimento, fino al 31 dicembre 2022, dell'utilizzo di strumenti
alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale n. 6183  intestata  al
soggetto attuatore del Ministero della salute  di  cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  635  del  13
febbraio 2020 risultano disponibili risorse economiche non spese; 
  Considerato che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
presente  ordinanza  il  Ministero  della  salute  ha  comunicato  la
disponibilita' ad integrare la richiamata contabilita'  speciale  con
le risorse proprie stanziate sul capitolo 4393 del  Centro  nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure volte a consentire il graduale  rientro  nell'ordinario  delle
  attivita'  svolte  dal  soggetto  attuatore  nominato   presso   il
  Ministero della salute. 
 
  1. Il Ministero della salute e' individuato  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione in via ordinaria nel coordinamento degli
interventi di competenza del  medesimo  Dicastero,  conseguenti  alla
situazione  emergenziale  in  rassegna.  A  tal  fine   il   soggetto
attuatore, nominato con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020,  e'  individuato  quale
soggetto  responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al   graduale
rientro nell'ordinario degli interventi  e  continua  a  svolgere  le
proprie  funzioni  fino  al  31  ottobre  2022,   avvalendosi   della
contabilita' speciale n. 6183 di cui all'art.  2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13  febbraio
2020. 
  2. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
31 ottobre 2022, mediante il soggetto responsabile di cui al comma 1,
degli incarichi di collaborazione coordinata di cui all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 817 del 31  dicembre
2021,  nel  limite  massimo  di  cento  medici,  uno  psicologo,  tre
infermieri e cinque  giornalisti,  con  oneri  quantificati  in  euro
4.929.250,00. 
  3. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita',  gli
incarichi di collaborazione di cui al comma 2, continuano  ad  essere
conferiti  al  personale   medico   abilitato   all'esercizio   della
professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche
durante l'iscrizione ai corsi  di  specializzazione,  a  partire  dal
primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'   previste   dai
contratti di formazione specialistica di cui al  decreto  legislativo
1999, n. 368, nonche' ai  medici  iscritti  al  corso  di  formazione
specifica in  medicina  generale  le  cui  ore  di  attivita'  svolte
nell'ambito di tali servizi saranno considerate a tutti  gli  effetti
quali attivita' pratiche, da  computare  nel  monte  ore  complessivo
previsto dall'art. 26, comma 1, del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368. Conseguentemente dalle  borse  di  studio  agli  stessi
corrisposte dalle regioni dovranno essere detratti, in  quota  parte,
gli emolumenti relativi ai giorni in  cui  i  suddetti  medici  hanno
prestato servizio ai sensi delle presenti disposizioni. 
  4. Il personale medico di  cui  al  comma  2,  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale di cui all'art. 2, comma  2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020. 
  5. Il soggetto responsabile e', altresi', autorizzato a  prorogare,
fino al 31 ottobre 2022 l'affidamento in outsourcing del servizio  di
contact center  di  primo  livello  attivato  ai  sensi  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del servizio 1500 - numero
di pubblica utilita', cosi' come ampliato ed integrato dall'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 804/2021  citata
in premessa, con oneri quantificati in euro 3.745.110,25. 
  6. Il  Ministero  della  salute,  fino  al  31  ottobre  2022,  e',
altresi', autorizzato anche oltre i limiti  delle  risorse  assegnate
nell'anno 2022, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di durata massima dell'orario di lavoro,  a  corrispondere
al proprio personale non dirigenziale  direttamente  impegnato  nelle
attivita' connesse alla gestione della situazione sanitaria, compensi
per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  in
presenza sul luogo di lavoro, nel limite  massimo  di  cinquanta  ore
mensili pro-capite, oltre i limiti quantitativi e di  spesa  previsti
dalla normativa anche contrattuale vigente  in  materia,  nel  limite
massimo di spesa di euro 300.000,00 a carico delle  risorse  indicate
al comma 7. 
  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2,  5  e
6, quantificati complessivamente in euro  8.974.360,25,  si  provvede
quanto  a  euro  3.822.788,33   mediante   utilizzo   delle   residue
disponibilita' della  contabilita'  speciale  intestata  al  soggetto
attuatore  ai  sensi  dell'art.  2  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13  febbraio  2020  e
quanto a euro 5.151.571,92 mediante utilizzo delle  risorse  iscritte
per l'anno 2022 sul capitolo  4393  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  salute  relative  al  Centro   nazionale   per   la
prevenzione e il controllo delle malattie che a tal fine sono versate
sulla predetta contabilita' speciale. 
  8. A decorrere dal  1°  aprile  2022,  il  Ministero  della  salute
provvede al coordinamento alla pubblicazione dei dati  aggregati  dei
contagi  da  COVID-19,  garantendo   la   continuita'   operativa   e
qualitativa  di  tale   processo,   precedentemente   realizzato   in
collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.