IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari; Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; Visto l'art. 22, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente la sospensione di tutte le attivita' formative presso gli uffici giudiziari dei tirocini di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013 e la contestuale prosecuzione delle attivita' formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione, dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 marzo 2021, n. 256, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per l'anno accademico 2021/2022; Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008, relative al corrente esercizio finanziario non sono disponibili in quanto gia' destinate, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali; Ritenuto pertanto che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio per l'anno 2021 siano rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il medesimo esercizio finanziario e che tali disponibilita' ammontano a complessivi euro 9.296.737, iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia; Decreta: Art. 1 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' determinato, per l'anno 2021, nel limite di euro 9.296.737, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2. 2. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.