IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo Unionale  di
protezione civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
   Considerato che in data 15 febbraio 2022 il  Servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
in pari data, la citata richiesta  e'  stata  integrata  individuando
ulteriori  tipologie  di  beni  connessi   con   l'evoluzione   della
situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare  in  territorio  estero  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione colpita; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 25 febbraio  2022  e'  stato  integrato  di  euro
12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 870 del 2 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione  in
territorio estero  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata, pertanto, l'esigenza di prevedere ulteriori disposizioni
al fine di garantire la piena  operativita'  del  Servizio  nazionale
della protezione civile per intervento all'estero nelle attivita'  di
soccorso ed assistenza alla popolazione; 
 
                              Dispone:  
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale della protezione civile  nelle  attivita'  di  soccorso  ed
assistenza  alla  popolazione  ucraina  in  territorio   estero,   al
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  inviato  all'estero
previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile,  e'
corrisposta una speciale  indennita'  omnicomprensiva,  con  la  sola
esclusione del trattamento di missione, forfettariamente  parametrata
su base mensile a trecento ore di straordinario  festivo  e  notturno
nella misura prevista per la rispettiva  qualifica,  determinato  con
riferimento ai giorni di effettivo impiego, erogata  per  il  tramite
delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa
rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 
  2. In favore delle amministrazioni  di  appartenenza  del  predetto
personale e' riconosciuto,  previa  rendicontazione  al  Dipartimento
della  protezione  civile,  il  rimborso  dei  costi  di  missione  o
trasferta sostenuti. 
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  a  valere
sulle risorse emergenziali di cui alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 25 febbraio 2022, come integrate dalle risorse stanziate
con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio