(Testo approvato dalla Commissione 
                  nella seduta del 26 aprile 2022) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per  il  referendum  della
Corte di cassazione del 29 novembre 2021, depositate il  30  novembre
seguente, con le quali sono  state  dichiarate  conformi  alle  norme
degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge  n.  352  del
1970 le richieste di cinque referendum per l'abrogazione del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con  la  seguente  denominazione
«Abrogazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
incandidabilita' e di divieto di  ricoprire  cariche  elettive  e  di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi»; di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  447,  con  la
seguente   denominazione   «Limitazione   delle   misure   cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma  1,  lettera  c),
codice di  procedura  penale,  in  materia  di  misure  cautelari  e,
segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»,  dell'art.
192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art.  18,
comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma  1  del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma  2  e
dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto  legislativo
5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma  1  del  decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193  con  la  seguente  denominazione  «Separazioni
delle funzioni dei magistrati»; dell'art. 8, comma 1 e dell'art.  16,
comma 1 del decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25  con  la
seguente denominazione «Consiglio direttivo della Corte di cassazione
e dei Consigli giudiziari e competenze dei membri laici che ne  fanno
parte»; dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n.  195  con
la  seguente  denominazione  «Abrogazione  di  norme  in  materia  di
elezioni  dei  componenti  togati  del  Consiglio   superiore   della
magistratura»; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58,  59  e
60 del 16 febbraio - 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate
ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti  di
cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  31  marzo
2022, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile  2022,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  82
del 7 aprile seguente, con  i  quali  sono  stati  indetti  i  cinque
referendum popolari abrogativi i cui comizi  sono  convocati  per  il
giorno 12 giugno 2022; 
  Visti, quanto alla potesta' di rivolgere  indirizzi  generali  alla
RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975,  n.  103  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista,  quanto  alla  potesta'  di  dettare  prescrizioni  atte   a
garantire   l'accesso   alla   programmazione   radiotelevisiva,   in
condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3,  4  e
5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo  unico
per la fornitura di  servizi  di  media  audiovisivi,  approvato  con
decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  208,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio
e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca la  piu'  ampia  informazione  e  conoscenza  sui  quesiti
referendari, anche nelle trasmissioni che non  rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa  e  si
applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non  diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  e  cessano  di
avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 
  2.  Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  fornisce  la   massima
informazione  possibile,  conformandosi  con  particolare  rigore  ai
criteri  di  tutela  del  pluralismo,   completezza,   imparzialita',
indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici  e
opposte  indicazioni  di  voto,  sulle  materie   oggetto   di   ogni
referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di
averne una adeguata conoscenza. 
  3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  ai
quesiti.