IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto   2005
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, da ultimo  prorogata
con modifiche dall'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  aprile
2021, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, concernente: "Misure di polizia veterinaria
in  materia  di  malattie  infettive  e  diffusive  dei  volatili  da
cortile"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n.
96, la quale all'art. 2,  comma  1,  dispone  che  l'efficacia  della
predetta ordinanza del Ministro della salute  26  agosto  2005  venga
prorogata fino al 30 aprile 2022; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo  2018,  recante
«Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita'  di  accesso
al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art.  1,  comma  509,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/690 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di  sanita'  animale»)  ed  in
particolare l'art. 10, comma  1,  lettera  b,  che  prevede  che  gli
operatori adottino se del caso misure di biosicurezza in funzione dei
rischi connessi; 
  Visto l'accordo sancito il  25  luglio  2019  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di
rafforzamento della sorveglianza  e  di  riduzione  del  rischio  per
talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rep. atti n. 125), con  il  quale
sono state adottate le misure sanitarie da applicare  nelle  zone  ad
alto rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenzali ad
alta patogenicita'; 
  Visto il «Working  document  SANTE/2021/10502  Guidelines  for  the
Union co-funded programmes of eradication, control  and  surveillance
of animal diseases and zoonoses for  the  years  2021-2022»,  con  il
quale la Commissione europea ha approvato tecnicamente  il  Programma
di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per  l'influenza
aviaria presentato dall'Italia per il 2021-2022; 
  Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16
ottobre 2017  con  cui  l'EFSA  ha  valutato  il  rischio  d'ingresso
dell'influenza  aviaria  nell'UE  e  ha  analizzato   i   metodi   di
sorveglianza e il monitoraggio da  parte  degli  Stati  membri  e  le
misure  che  essi  assumono  per  ridurne  al  minimo  la  diffusione
affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli
allevatori avicoli e  i  detentori  di  pollame  dovrebbero  adottare
opportune misure di gestione tese a evitare il contatto  diretto  tra
uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo
il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale)
e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; 
  Rilevato inoltre che  il  suddetto  parere  ha  confermato  che  la
rigorosa applicazione di  misure  di  biosicurezza  svolge  un  ruolo
fondamentale  per  la  prevenzione   della   diffusione   dei   virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai  volatili  selvatici
al pollame e ad altri volatili in cattivita'; 
  Rilevato che l'EFSA, in collaborazione con il Centro  di  referenza
europeo per l'influenza aviaria, nel report «Avian influenza overview
May - September 2021» pubblicato su EFSA Journal in data 29 settembre
2021 ha raccomandato a tutti gli Stati  membri  di  intensificare  le
misure di sorveglianza  nonche'  rivedere,  rinforzare  e  verificare
l'applicazione delle misure di  biosicurezza  per  evitare  possibili
nuovi focolai di influenza aviaria ad  alta  patogenicita'  nei  mesi
invernali del 2021; 
  Considerato che a partire dalla fine di ottobre del 2021 sono stati
confermati  numerosi   focolai   di   Influenza   aviaria   ad   alta
patogenicita' del sottotipo H5N1, in particolare nelle Regioni Veneto
e Lombardia, che  hanno  causato  l'abbattimento  e  distruzione  dei
volatili presenti negli allevamenti colpiti; 
  Considerato  che  in  tale  zona  sono  state  previste  misure  di
restrizione tra  cui  particolari  limitazioni  agli  accasamenti  di
volatili negli stabilimenti presenti nelle zone a rischio. 
  Tenuto conto che  con  dispositivo  del  direttore  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute
prot. n. 8464 del 31 marzo 2022  tra  i  requisiti  inderogabili  per
consentire  l'accasamento  di  volatili  nella  zona   di   ulteriore
restrizione e' previsto anche il nulla osta del Servizio  veterinario
territorialmente competente  rilasciato  sulla  base  della  verifica
favorevole  dell'applicazione  delle  misure  di  biosicurezza  nello
stabilimento di destino; 
  Considerato  che  il  Piano   strategico-operativo   nazionale   di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  23
del 29 gennaio 2021, nell'ottica One Hhealth, prevede  tra  le  varie
azioni, che la sorveglianza veterinaria,  in  tutte  le  fasi,  possa
offrire il proprio contributo ai fini di una  sorveglianza  integrata
uomo-animale mediante l'individuazione degli allevamenti maggiormente
a rischio di introduzione e diffusione dei  virus  influenzali  anche
attraverso la verifica del livello di applicazione  delle  misure  di
biosicurezza; 
  Acquisito in data 5 aprile 2022 il  parere  favorevole  del  Centro
nazionale di referenza  per  l'influenza  aviaria  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie; 
  Ritenuto, pertanto necessario e  urgente  prorogare  le  misure  di
biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte  con
l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto  2005,  e  successive
modificazioni, la cui efficacia cessa il 30 aprile 2022, al  fine  di
ridurre  il  rischio  di  introduzione   e   diffusione   dei   virus
influenzali; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1  dell'art.  5-bis  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato con Grant Decision n. SANTE/12728/2019 e successive
modifiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel   Programma   di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvata con Working document SANTE/2021/10502 recante linee
guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza  delle
malattie animali e delle  zoonosi  cofinanziati  dall'Unione  per  il
biennio 2021-2022».