IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/852  e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento UE; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C  58/01,  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», che all'allegato II indica gli  elementi
di prova per la valutazione di Fondo DNSH; 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'allegato V  punto  B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per
il calcolo del sostegno agli  obiettivi  in  materia  di  cambiamenti
climatici, agli  obiettivi  ambientali  ed  il  coefficiente  per  il
calcolo del sostegno  alla  transizione  digitale,  il  principio  di
parita' di genere,  l'obbligo  di  protezione  e  valorizzazione  dei
giovani ed il superamento del divario territoriale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione  del
28 settembre 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento (UE) del 28  aprile  2021,  n.  2021/695,  che
istituisce il programma quadro di  ricerca  e  innovazione  Orizzonte
Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE)  del
28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce  che  «Le  attivita'  del
programma  sono  realizzate  in  primo  luogo  attraverso  inviti   a
presentare  proposte  aperti  e  competitivi,  anche  nel  quadro  di
missioni e  di  partenariati  europei»,  e  l'art.  10  dello  stesso
regolamento, che individua le  forme  di  partecipazione  dell'Unione
europea ai partenariati  europei  e  le  caratteristiche  che  questi
devono avere; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi
ammissibili  possono  essere  calcolati  conformemente  alle  opzioni
semplificate in  materia  di  costi  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a  condizione  che
l'operazione  sia  sovvenzionata  almeno  in  parte   da   un   Fondo
dell'Unione  che  consente   il   ricorso   alle   suddette   opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente  disposizione  di  esenzione,  e
l'art. 25 e l'art.  25-quater  che  stabiliscono  le  condizioni  per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di
notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo,  nonche'  l'art.
25-bis in cui si definiscono  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei
progetti che abbiano ricevuto il marchio di eccellenza in  seguito  a
una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241  che  istituisce  una
struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  compiti  di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto
di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  agosto   2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni  che  assegna  le  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione  europea  -  Next
Generation EU; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti gli obblighi di assicurare  il  conseguimento  dei  target  e
milestone e degli  obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  e  in
particolare per la missione 5 -  Inclusione  e  coesione,  componente
M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e  Terzo  settore,
ambito  di  intervento  2  Rigenerazione  urbana  e  housing  sociale
investimento, investimento 2.2.a Piani urbani integrati - superamento
degli  insediamenti  abusivi  per  combattere  lo  sfruttamento   dei
lavoratori in agricoltura, il traguardo previsto al  primo  trimestre
2022 dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la
mappatura  degli  insediamenti  abusivi  approvata  dal  «Tavolo   di
contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e adozione del
decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse definito con il
decreto del Ministero delle economie e delle  finanze  del  6  agosto
2021; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al  decreto  del  Ministero  delle
economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero delle economie
e delle finanze del 6  agosto  2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  prevede  che  «Le  singole   amministrazioni   inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi
allo stato di attuazione delle riforme e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Vista la circolare MEF-RGS 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle  istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare MEF-RGS 29 ottobre 2021, n. 25,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione  periodica
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare MEF-RGS 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano nazionale
di ripresa e  resilienza  -  Guida  operativa  per  il  rispetto  del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare MEF-RGS 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla  circolare
del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR  -  addizionalita',  finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista  la  circolare  18  gennaio  2022,  n.   4,   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Vista  la  circolare  24  gennaio  2022,  n.   6,   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle  istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e  controllo  delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  25-quater,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018, recante  disposizioni  in  materia  di
contrasto al  fenomeno  del  caporalato,  il  quale,  allo  scopo  di
promuovere  la  programmazione  di  una  proficua  strategia  per  il
contrasto al fenomeno del  caporalato  e  del  connesso  sfruttamento
lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di
una nuova strategia di contrasto al caporalato  e  allo  sfruttamento
lavorativo in agricoltura»; 
  Visto l'art. 3, comma 7 del decreto interministeriale del 4  luglio
2019 recante «Organizzazione e funzionamento del tavolo operativo per
la definizione di una nuova strategia di contrasto  al  caporalato  e
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» il quale stabilisce  che
le funzioni di segreteria  del  tavolo  suddetto  sono  svolte  dalla
Direzione   generale   dell'immigrazione   e   delle   politiche   di
integrazione, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Considerato che in  data  29  luglio  2021  la  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione  ha  siglato  con
ANCI  la  convenzione  di  sovvenzione  per  la   realizzazione,   in
collaborazione con Cittalia, di un «Piano d'azione a  supporto  degli
enti locali nell'ambito dei  processi  di  inclusione  dei  cittadini
stranieri  e  degli  interventi  di   contrasto   allo   sfruttamento
lavorativo in agricoltura e al caporalato» che prevede, tra  l'altro,
la  realizzazione  di  una  mappatura  nazionale  della  presenza  di
lavoratori stranieri impiegati in agricoltura,  con  attenzione  alla
precarieta' e al disagio abitativo per fornire  la  base  conoscitiva
finalizzata all'adozione  del  decreto  ministeriale  di  riparto  in
adempimento della misura Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR); 
  Considerato che il Piano d'azione suddetto  e'  finanziato  con  il
Fondo nazionale per le politiche migratorie per un valore complessivo
di euro 2.200.000,00; 
  Considerato che nel periodo ottobre 2021 -  gennaio  2022  ANCI  ha
realizzato, in collaborazione con  Cittalia,  l'indagine  finalizzata
alla  predisposizione  della  mappatura   suddetta,   attraverso   la
somministrazione a tutti i 7904 comuni italiani di un questionario al
quale hanno risposto 3.851 comuni; 
  Considerato che in data 1° marzo 2022 si e' tenuta la riunione  (in
video-conferenza) del tavolo operativo  per  la  definizione  di  una
nuova strategia  di  contrasto  al  caporalato  e  allo  sfruttamento
lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Andrea Orlando, che ha condiviso la mappatura degli
insediamenti realizzata da ANCI e i criteri di riparto delle risorse; 
  Considerato che i criteri approvati prevedono la ripartizione delle
risorse  a  livello  comunale,  in   funzione   della   presenza   di
insediamenti informali,  assegnando  una  quota  fissa  e  una  quota
variabile da attribuire in base al numero delle presenze di cittadini
stranieri dichiarato dai comuni partecipanti alla rilevazione; 
  Considerato opportuno individuare due correttivi alla distribuzione
per  quote  per  tener  conto,  da  un  lato,  dell'anzianita'  degli
insediamenti (e delle correlate maggiori difficolta' di intervento) e
dall'altro  dell'esistenza  di  iniziative   avviate   sui   medesimi
territori  per  il  superamento  degli  insediamenti  informali  (cui
assicurare sostegno); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  per  la
missione 5 - Inclusione e coesione, componente M5C2 -  Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita' e Terzo settore, ambito di intervento  2
Rigenerazione urbana e  housing  sociale  investimento,  investimento
2.2.a Piani urbani integrati - superamento degli insediamenti abusivi
per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura  pari  a
euro 200.000.000,00 sono ripartite secondo la  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto.