La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Diritto di associazione sindacale 
 
  1. Il  comma  2  dell'articolo  1475  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono   costituire
associazioni professionali a carattere sindacale  per  singola  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 
  2.  Il  diritto  di  libera  organizzazione   sindacale,   di   cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli  appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con
esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei
doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento   militare   non   possono   aderire   ad    associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle  costituite  ai
sensi  dell'articolo  1475,  comma  2,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare  possono  aderire  a  una   sola   associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. 
  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari e' libera, volontaria e individuale. 
  6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge
i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  limitatamente  agli
allievi. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  1475  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106, come sostituito dalla presente legge: 
              «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio  del  diritto  di
          associazione e divieto di sciopero). - 1. Omissis. 
              2. In deroga al comma 1, i militari possono  costituire
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   per
          singola Forza armata  o  Forza  di  polizia  a  ordinamento
          militare o interforze.». 
              - Il  testo  dell'art.  39  della  Costituzione  e'  il
          seguente:  «L'organizzazione  sindacale  e'  libera.  -  Ai
          sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se  non  la
          loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
          le norme di legge. 
              E' condizione per la registrazione che gli statuti  dei
          sindacati  sanciscano  un  ordinamento   interno   a   base
          democratica. 
              I sindacati registrati  hanno  personalita'  giuridica.
          Possono, rappresentati  unitariamente  in  proporzione  dei
          loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
          efficacia obbligatoria  per  tutti  gli  appartenenti  alle
          categorie alle quali il contratto si riferisce.». 
              - Il  testo  dell'art.  52  della  Costituzione  e'  il
          seguente: «La difesa  della  Patria  e'  sacro  dovere  del
          cittadino. 
              Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e  modi
          stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
          posizione di lavoro  del  cittadino,  ne'  l'esercizio  dei
          diritti politici. 
              L'ordinamento  delle  Forze  armate  si  informa   allo
          spirito democratico della Repubblica.». 
              - Il testo dell'art. 627, comma 8, del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: 
              «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. - 7.
          Omissis. 
              8. La categoria dei  militari  di  truppa  comprende  i
          militari di leva, i  volontari  in  ferma  prefissata,  gli
          allievi carabinieri, gli allievi  finanzieri,  gli  allievi
          delle scuole militari, gli allievi  marescialli  in  ferma,
          gli allievi ufficiali in ferma  prefissata  e  gli  allievi
          ufficiali delle accademie militari. 
              9. Omissis.».