IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto  dall'art.  1,
comma 388, della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione  di
un apposito fondo per finanziare l'approntamento  e  l'impiego  degli
assetti  ad  alta  e  altissima  prontezza  operativa,  al  fine   di
assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi  al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; 
  Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale,  gli
impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia e' rappresentata
(ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita'  di  disporre  di  uno
strumento militare che sia  in  grado  di  proteggere  gli  interessi
nazionali e contribuire  al  mantenimento  del  quadro  di  sicurezza
internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed  altissima
prontezza operativa; 
  Tenuto conto del «Documento  di  pianificazione  di  lungo  termine
dello Strumento militare»  che,  per  l'assolvimento  delle  missioni
militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi
nazionali) e «BRAVO» (partecipazione ad Operazioni di  coalizione  di
«reazione immediata»), richiede la disponibilita' permanente di Forze
ad alta ed altissima  prontezza  operativa,  valutate  e  certificate
secondo standard predefiniti; 
  Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti  ad
alta e  altissima  prontezza  operativa  si  basano  su  un'attivita'
ciclica che prevede un periodo di  approntamento  ed  un  periodo  di
prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno  in
grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari
di crisi, non solo per specifiche esigenze  nazionali  e  a  supporto
dell'Alleanza Atlantica, ma anche  per  alimentare  il  bacino  degli
assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG); 
  Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita'  della
Difesa  inserite  nel  bacino  degli  assetti  ad  alta  e  altissima
prontezza; 
  Considerata  la  necessita'  di  definire  le   diverse   finalita'
d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui  allo  stato
di previsione della spesa del Dicastero della difesa  per  il  «Fondo
per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»; 
  Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 5 aprile  2022  sulla  ripartizione  tra  le  diverse  finalita'
d'impiego delle risorse attestate  sul  fondo,  cosi'  come  previsto
dall'art. 620-bis del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto l'art.  3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa 
 
  1. La dotazione del fondo  di  cui  all'art.  620-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre
2021,  n.  234,  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e'
finalizzata a consentire di far fronte agli oneri  di  approntamento,
addestramento, impiego e mantenimento del livello di prontezza  delle
unita' operative.