IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 7 novembre 1977,  n.  883  recante  approvazione  ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma  internazionale  per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608, e, in particolare, l'art. 3; 
  Vista la direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 del  Consiglio
dell'Unione europea che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di
mantenere un livello minimo di scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
prodotti petroliferi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,  che
recepisce la citata direttiva 2009/119/CE  e  istituisce  l'Organismo
centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il  compito
di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi  all'interno
del territorio italiano; 
  Visto  in  particolare  l'art.  20,  comma  3  del  citato  decreto
legislativo n. 249 del 2012 che prevede che, nel caso sia assunta una
decisione  internazionale  efficace  di  rilascio  delle  scorte,  il
Ministro  della  transizione  ecologica,  sentito  il  Comitato   per
l'emergenza  petrolifera  operante   presso   il   Dipartimento   per
l'energia, puo' disporre il rilascio  delle  scorte  di  sicurezza  e
delle scorte specifiche per far fronte agli  obblighi  internazionali
che incombono sull'Italia in virtu' di tale decisione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  che  all'art.  2,
comma 2, ha previsto in capo al Ministero della transizione ecologica
il compito della «gestione delle  scorte  energetiche  nonche'  della
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto 16  marzo  2021  del  Ministro  della  transizione
ecologica recante la «Determinazione  delle  scorte  di  sicurezza  e
specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi,  per  l'anno
scorta 2021»; 
  Visto il decreto n. 17477 del 1° marzo 2022 del  Capo  Dipartimento
per l'energia che aggiorna i componenti del Comitato per  l'emergenza
petrolifera (CEP); 
  Visto  il  decreto  15  marzo  2022,  n.  112  del  Ministro  della
transizione ecologica recante una riduzione delle scorte di sicurezza
di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021; 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di
seguito indicata come l'AIE) del 6 aprile 2022  con  cui,  a  seguito
dell'attuale  situazione  di  crisi  Russia-Ukraina,  si  chiede   la
collaborazione degli Stati membri per un'ulteriore azione  coordinata
di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva  allo  scopo
di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento; 
  Considerato che nella riunione del 4  aprile  2022  del  Gruppo  di
coordinamento europeo sul petrolio (Oil coordination group) non  sono
pervenute  indicazioni  circa  la  composizione   dei   prodotti   da
sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli Stati membri facolta'
di scelta; 
  Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 7  aprile  2022  con
cui  il  direttore  esecutivo  dell'Agenzia,  avendo  verificato   il
consenso degli Stati membri,  notifica  l'avvio  della  procedura  di
emergenza e indica i quantitativi e tempi  dell'intervento  previsto,
suggerendo un periodo di tempo minimo di sei  mesi  del  rilascio  di
tali scorte da parte dei soggetti obbligati per  evitare  un  effetto
contrario sul mercato petrolifero in caso  di  rapida  ricostituzione
delle stesse; 
  Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE  ha  preso  atto
dell'offerta dell'Italia di garantire un ulteriore contributo pari  a
circa 5 milioni di barili di petrolio greggio,  pari  a  circa  678,4
mila tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi; 
  Considerato il  verbale  della  riunione  del  4  aprile  2022  del
Comitato per l'emergenza petrolifera che ha  approvato  il  piano  di
rilascio delle scorte petrolifere,  presentato  dal  Ministero  della
transizione ecologica, in conformita' agli accordi con l'AIE; 
  Ritenuto necessario aderire all'azione collettiva di rilascio delle
scorte in coordinamento  con  l'AIE  mediante  la  riduzione  in  via
temporanea della  misura  delle  scorte  di  sicurezza  dei  prodotti
petroliferi a carico dei soggetti che immettono al  consumo  prodotti
petroliferi  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7  del  citato  decreto
legislativo n. 249 del 2012 e mediante la cessione senza  obbligo  di
ricostituzione di un quantitativo  di  6.714  tonnellate  di  gasolio
detenuto dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito,
OCSIT); 
  Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche  detenute  da
OCSIT  e  dai  soggetti   obbligati   e   l'andamento   del   mercato
internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio  margine  di
sicurezza nella detenzione dei  prodotti  di  maggior  consumo  quali
quelli rappresentati dalle scorte specifiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Riduzione degli obblighi di scorta 
 
  1. L'entita' delle scorte di sicurezza in  prodotti  petroliferi  a
libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16
marzo 2021 del  Ministro  della  transizione  ecologica,  e'  ridotta
ulteriormente del 10,33% a decorrere dalle ore  0:00  del  18  aprile
2022  e  fino  al  30  giugno  2022,  per  assicurare  una  riduzione
aggiuntiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari  a  678,4  mila
tonnellate equivalenti di petrolio.