IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  183,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica  della  direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto concerne  l'uso  di  strumenti  e  processi
digitali nel diritto societario», ed in particolare l'art. 9; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 9 secondo cui con decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  individuate  le  specifiche
modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di documenti e
informazioni detenuti dagli uffici del  registro  delle  imprese,  in
formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, con  autentica
ed attestazione da parte del conservatore del registro delle  imprese
della provenienza  dallo  stesso  registro  e  della  conformita'  ai
documenti ed alle informazioni in esso conservati; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante il regolamento attuativo del registro delle imprese; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  recante
«Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al menzionato art. 9 del  decreto
legislativo n. 183/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Rilascio in formato digitale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
183, le Camere di commercio rilasciano le copie  e  gli  estratti  di
documenti e informazioni detenuti dagli  uffici  del  registro  delle
imprese esclusivamente in formato elettronico. 
  2. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti  di  cui
al comma 1 sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne
attesta la provenienza dallo stesso  registro  e  la  conformita'  ai
documenti ed alle informazioni in esso conservati.