IL MINISTRO delle politiche agricole alimentari e forestali Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580 recante «Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146», modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009; Visto quanto deliberato dalla Camera dei deputati in assemblea su P.D.L. 9/02790-bis-AR/317 del 27 dicembre 2020 che impegna il Governo a valutare l'opportunita' di prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema di durata non superiore a ventiquattro mesi; Visto l'impegno al Governo di cui all'atto Camera 3146-AR in ordine alla non applicazione dei commi 139-140 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 alle imprese di seconda trasformazione del comparto agroalimentare, nonche' alle imprese di commercio al dettaglio che operano nell'ambito del medesimo comparto; Visto l'art. 1, commi 139-143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che apporta modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole, e proroga i relativi termini in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole; Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari; Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari; Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale; Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali e di farine che sono detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti o trasformati, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati; Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni di cui al comma 139 della citata legge n. 178/2020 da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); Considerato che l'art. 1, comma 141, della legge n. 178/2020 prevede che le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142, sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «prodotti», i prodotti di cui all'art. 2, detenuti, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera; c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, connesse alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o piu' prodotti; d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento di uno o piu' prodotti; e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o piu' prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attivita' commerciali; f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni; g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalita' riportate nell'allegato; h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto nella propria azienda agricola che non e' posto in commercio, destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici; i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale; l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito http://mipaaf.sian.it - sezione Agricoltura.