IL PRESIDENTE Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Vista la sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»; Visti l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e l'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e certificazioni di conformita'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»; Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2021 n. 341 relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»; Ritenuto di dover procedere con l'adozione di ulteriori misure atte a perseguire la progressiva transizione digitale nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti; Considerato che, a tal fine, e' opportuno disciplinare tra l'altro l'applicazione in via ordinaria di talune disposizioni dettate sperimentalmente nel corso della recente emergenza pandemica; Tenuto conto delle proposte formulate dai presidenti delle sezioni giurisdizionali, dal procuratore generale e dai procuratori regionali; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 del «Codice della giustizia contabile» approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, stabilisce ulteriori regole tecniche e operative volte a disciplinare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.