IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.  246,
recante «Norme di sicurezza antincendi  per  gli  edifici  di  civile
abitazione» e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
le  disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, recante
«Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16  maggio  1987,
n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici  di
civile  abitazione»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo  2022,  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
chiusure d'ambito degli edifici civili, ai  sensi  dell'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 marzo 2022; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  emanare,  nell'ambito  delle   norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,
specifiche disposizioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  gli
edifici di civile abitazione; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Norme tecniche di prevenzione incendi 
                per gli edifici di civile abitazione 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli
edifici destinati a civile abitazione  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.