IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE»; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto il quale stabilisce che sia determinata una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla verifica, da parte dei laboratori previsti dal decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, delle misurazioni dei livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; Visto in particolare l'art. 6, del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla raccolta, analisi e gestione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni previsti dal medesimo articolo nonche' relativi agli additivi di cui al successivo art. 7; Visto in particolare, l'art. 8 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla valutazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'eventuale presenza di aromi caratterizzanti, dell'eventuale impiego di additivi o aromi vietati o in quantitativi tali da accrescere, in misura significativa e quantificabile, l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco nonche' delle sue proprieta' CMR; Visto in particolare, l'art. 21 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, necessaria a coprire i costi connessi all'attivita' di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati trasmessi dai predetti soggetti a norma del medesimo articolo; Visto in particolare, l'art. 30 del medesimo decreto, che demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe per le attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 e le relative modalita' di versamento; Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attivita' e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si e' tenuto conto del costo medio orario e il tempo medio dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita'; Visto, altresi', l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni, tra gli altri, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 20 della medesima direttiva 2014/40/UE; Visto il decreto interministeriale del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Visto il decreto interministeriale del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco, adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione del 18 maggio 2016 che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione (notificata con il numero C(2016)2923), adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la decisione di esecuzione UE 2016/1564 della Commissione del 18 marzo 2016 relativa all'approvazione di un modello di accordo di fornitura di servizio tra la Commissione europea e gli Stati membri, sulla raccolta e archiviazione dei dati dei prodotti del tabacco delle sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica e il relativo Allegato 1, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entita'; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le tariffe per le attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del medesimo decreto, da porre a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica. 2. I costi delle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 sono calcolati tenendo conto del costo orario e del tempo dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita' e gli importi delle relative tariffe sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.