IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante
«Recepimento della  direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e  alla  vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE»; 
  Visto in  particolare  l'art.  4  del  predetto  decreto  il  quale
stabilisce che sia determinata una tariffa a carico dei fabbricanti e
degli importatori di prodotti del tabacco,  necessaria  a  coprire  i
costi connessi alla verifica, da parte dei  laboratori  previsti  dal
decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  31  agosto  1994,  delle
misurazioni dei livelli massimi di emissioni di catrame,  nicotina  e
monossido di carbonio delle sigarette; 
  Visto in particolare l'art.  6,  del  medesimo  decreto,  il  quale
stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei  fabbricanti
e degli importatori dei prodotti del tabacco, necessaria a coprire  i
costi connessi alla  raccolta,  analisi  e  gestione,  da  parte  del
Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze,
dei dati e delle informazioni relative  a  ingredienti  ed  emissioni
previsti dal medesimo articolo nonche' relativi agli additivi di  cui
al successivo art. 7; 
  Visto in particolare, l'art.  8  del  medesimo  decreto,  il  quale
stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei  fabbricanti
e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a  coprire  i
costi connessi alla valutazione, da parte del Ministero della  salute
e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dell'eventuale
presenza di aromi caratterizzanti, dell'eventuale impiego di additivi
o aromi vietati o in  quantitativi  tali  da  accrescere,  in  misura
significativa e quantificabile, l'effetto tossico o di dipendenza del
prodotto del tabacco nonche' delle sue proprieta' CMR; 
  Visto in particolare, l'art. 21  del  medesimo  decreto,  il  quale
stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei  fabbricanti
e degli importatori di sigarette elettroniche  e  di  contenitori  di
liquido  di  ricarica,  necessaria  a  coprire   i   costi   connessi
all'attivita'  di  ricezione,  memorizzazione,  gestione,  analisi  e
pubblicazione, da parte del Ministero della salute  e  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  dei  dati  trasmessi  dai  predetti
soggetti a norma del medesimo articolo; 
  Visto in particolare, l'art. 30 del medesimo decreto, che demanda a
un decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe per  le
attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 e le  relative  modalita'
di versamento; 
  Considerato che, al fine di  determinare  i  costi  delle  predette
attivita' e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si e'  tenuto
conto del costo medio orario e  il  tempo  medio  dedicato  per  ogni
singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita'; 
  Visto, altresi', l'art. 26, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2016, n. 6, che prevede che con decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  e'  data  attuazione  agli  atti  di   esecuzione   della
Commissione europea adottati ai  sensi  dell'art.  25,  paragrafo  2,
della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni,  tra
gli altri, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 20 della medesima direttiva
2014/40/UE; 
  Visto il decreto interministeriale del 28  marzo  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12  giugno  2017,  di  attuazione
della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24
novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica  delle
sigarette elettroniche e dei  contenitori  di  liquido  di  ricarica,
adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo  2,
della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Visto il decreto interministeriale del 23  marzo  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13  giugno  2017,  di  attuazione
della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25
novembre 2015 che istituisce un formato per  la  presentazione  e  la
messa a disposizione delle  informazioni  relative  ai  prodotti  del
tabacco, adottata ai sensi  degli  articoli  5,  paragrafo  5  e  25,
paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2016/787  della  Commissione
del 18 maggio 2016 che stabilisce un elenco prioritario  di  additivi
contenuti nelle sigarette e nel  tabacco  da  arrotolare  soggetti  a
obblighi  rafforzati  di  segnalazione  (notificata  con  il   numero
C(2016)2923), adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5  e  25,
paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Vista la decisione di esecuzione UE 2016/1564 della Commissione del
18 marzo 2016 relativa all'approvazione di un modello di  accordo  di
fornitura di servizio tra la Commissione europea e gli Stati  membri,
sulla raccolta e archiviazione dei  dati  dei  prodotti  del  tabacco
delle sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di  ricarica
e il relativo Allegato  1,  adottata  ai  sensi  degli  articoli  20,
paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita'  europee
del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  individuazione  delle  predette
tariffe e alla determinazione delle loro entita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 30, comma  2,
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6,  le  tariffe  per  le
attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del medesimo decreto,  da
porre a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco,
di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica. 
  2. I costi delle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e  21  sono
calcolati tenendo conto del costo orario e  del  tempo  dedicato  per
ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita'
e gli importi delle relative tariffe sono riportati nell'allegato  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.