IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022 e n. 883 del 31 marzo 2022, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Ravvisata la necessita' di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; Ravvisata la necessita' di integrare e aggiornare talune disposizioni gia' adottate con le richiamate precedenti ordinanze, con particolare riferimento all'operativita' del Dipartimento della protezione civile e dei Commissari delegati e presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al trattamento dei dati finalizzati alla corretta gestione delle misure assistenziali attivate; Ritenuto di dover definire e regolare un adeguato insieme di azioni finalizzate ad assicurare il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle diverse misure assistenziali attivate, con particolare riferimento a quelle poste in essere in attuazione dell'art. 31 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, integrando l'attivita' dei centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ai fini della raccolta e gestione dei dati e della valutazione di impatto delle misure medesime; Vista la proposta di collaborazione avanzata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) e la positiva valutazione del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una piu' ampia azione, promossa dal medesimo Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle persone provenienti dall'Ucraina, anche al fine di mitigare il rischio di violenza di genere e quello di tratta e grave sfruttamento; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n. 100, con cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31 maggio 2022, le misure di sorveglianza sanitaria; Vista la richiesta formulata dal Ministero della salute volta ad integrare le misure in materia di assistenza sanitaria gia' introdotte con le richiamate ordinanze; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022 le parole «previamente individuato» sono sostituite dalle parole «autorizzato dal Capo del Dipartimento su proposta del direttore della DICOMAC,».