LA CORTE 
 
  Visti gli articoli 14, primo comma,  e  22,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  Viste le «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale» approvate  il  22  luglio  2021  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262; 
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  gli  studi  e  per  i
regolamenti del 5 maggio 2022; 
 
                              Delibera: 
 
  Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale», approvate  con  deliberazione  22  luglio
2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3  novembre  2021,  n.
262, sono cosi' modificati: 
                               Art. 1 
 
  All'art. 10 delle «Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma: 
    «3.  Il  giudice  relatore,  d'intesa  con  il  Presidente,  puo'
formulare specifici quesiti alle parti costituite e  ai  soggetti  di
cui  all'art.  4,  ai  quali   i   difensori   rispondono   oralmente
nell'udienza  pubblica.  I  quesiti  sono  comunicati,  a  cura   del
cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici  almeno  cinque
giorni prima della data fissata per l'udienza.»