LA CORTE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262; Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 5 maggio 2022; Delibera: Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262, sono cosi' modificati: Art. 1 All'art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma: «3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.»