IL MINISTRO 
                       DELLE INFRASTRUTTURE E 
                     DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 sulla  vigilanza  del  mercato  e  sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Visto, in particolare, l'art.  39,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che prevede che  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico, si stabiliscono le modalita' ed i
criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato  ed  il  controllo
sui prodotti; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto, in particolare, l'art.  57,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che dispone che per gli  illeciti
amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da
diporto, le autorita' competenti  a  ricevere  il  rapporto  previsto
dall'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono  le
Capitanerie di porto ed emettono l'ordinanza di cui all'art. 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il  parere  delle  competenti
Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dello sviluppo economico, le  quali  in  qualita'  di
autorita'  di  vigilanza,  possono   disporre   attivita'   ispettive
supplementari; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita'  e  i  criteri  di
svolgimento della vigilanza sul mercato e del controllo sui  prodotti
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio  2016,
n. 5; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  determina  le  modalita'  e  i  criteri  di
svolgimento delle attivita' di vigilanza sul mercato e  il  controllo
sui prodotti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.