IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto, in particolare, l'art. 39, comma 2, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che dispone che per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto ed emettono l'ordinanza di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive supplementari; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' e i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e del controllo sui prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto determina le modalita' e i criteri di svolgimento delle attivita' di vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.