IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008,  recante  norme  comuni  per  la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di servizi di interesse economico  generale  (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 2012/C  8/02)  e  l'applicazione  delle
disposizioni  dell'art.  106,   paragrafo   2,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17
giugno 2017); 
  Visto l'art. 135 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  che  ha
assegnato  al  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  (oggi
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili)  la
competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli  oneri
di servizio pubblico ai servizi aerei di  linea  effettuati  tra  gli
scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e
tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole  minori
siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE)  n.
2408/1992,  ora  abrogato  e  sostituito  dal  regolamento  (CE)   n.
1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 299 del 23 dicembre 2017, con il quale sono stati imposti oneri di
servizio  pubblico  sulle  rotte  Pantelleria-Trapani  e   viceversa,
Pantelleria-Palermo e  viceversa,  Pantelleria-Catania  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e  viceversa  a  far
data dal 1° luglio 2018; 
  Vista la nota n. 41633 del 15 novembre 2021, con  la  quale  questo
Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire
la Conferenza di servizi di cui all'art. 135, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al fine di definire il contenuto  degli  oneri
di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con  le  isole
di Lampedusa e Pantelleria,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Vista la nota n. 25797 del  14  dicembre  2021,  con  la  quale  il
Presidente della Regione Siciliana ha convocato per  il  17  dicembre
2021 la citata Conferenza di servizi; 
  Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di  servizi
che, svolgendo i propri lavori in prima seduta il 17 dicembre 2021  e
concludendoli il 25 gennaio 2022, ha definito i parametri  sui  quali
articolare l'imposizione di oneri di servizio  pubblico  sulle  rotte
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Pantelleria-Catania  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022; 
  Considerata  l'opportunita',   condivisa   da   questo   Ministero,
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  (ENAC)  e  dalla  Regione
Siciliana,  di  prevedere,  all'interno  dell'allegato  tecnico   che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  alla  luce  dei
riflessi  che  imprevedibile  congiunture  politiche  ed   economiche
possono determinare sui  costi  in  particolare  del  carburante,  la
possibilita' di  un  eventuale  aggiornamento  infrasemestrale  delle
tariffe, con conseguente  adeguamento  delle  stesse  con  decorrenza
antecedente rispetto all'inizio della stagione aeronautica successiva
qualora si dovesse registrare un'anomala  variazione  del  costo  del
carburante; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
delle isole minori  siciliane  attraverso  voli  di  linea  adeguati,
regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e  gli  scali  di
Trapani, Palermo e Catania e tra lo scalo di Lampedusa  e  quelli  di
Palermo e Catania; 
  Considerato che con l'entrata  in  vigore  dei  presenti  oneri  di
servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e
Lampedusa occorre far cessare gli  effetti  del  regime  onerato  sui
medesimi  collegamenti,   cosi'   come   disciplinato   dal   decreto
ministeriale del 28 novembre 2017, n. 550; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il
servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e  viceversa,
Pantelleria-Palermo e  viceversa,  Pantelleria-Catania  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo  e  viceversa,   Lampedusa-Catania   e   viceversa,
costituisce un servizio d'interesse economico generale.