La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1.  La  presente  legge  persegue  l'obiettivo  di  contribuire  al
risanamento dell'ecosistema marino e  alla  promozione  dell'economia
circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per  la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione
dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei  laghi,  nei  fiumi  e  nelle
lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. 
  2. Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  definizioni
previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dal  decreto
legislativo 9 gennaio  2012,  n.  4,  e  dal  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti: 
    a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare,
nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le  operazioni
di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare,  nei  laghi,  nei
fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo; 
    b)  «rifiuti  volontariamente  raccolti»:  i   rifiuti   raccolti
mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non  interferiscano
con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e  nel  corso  delle
campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune  di
cui alla lettera c); 
    c)    «campagna    di    pulizia»:    l'iniziativa    preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei  laghi,  dei
fiumi  e  delle  lagune  nel  rispetto  delle   condizioni   di   cui
all'articolo 3; 
    d) «campagna di  sensibilizzazione»:  l'attivita'  finalizzata  a
promuovere  e  a  diffondere  modelli  comportamentali  virtuosi   di
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei  fiumi
e nelle lagune; 
    e) «autorita' competente»: il comune territorialmente competente; 
    f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»:  il  soggetto,
tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare,
dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo  3,  comma
3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui  al  citato
articolo 3, comma 1; 
    g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
    h)  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi  tipo  destinata   al
trasporto per acqua,  compresi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da
diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e
le imbarcazioni galleggianti; 
    i) «porto»:  un  luogo  o  un'area  geografica  cui  siano  state
apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
per consentire l'attracco di navi, compresa  la  zona  di  ancoraggio
all'interno della giurisdizione del porto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante
          «Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di
          pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della  legge
          4  giugno  2010,  n.  96»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26. 
              - Il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,
          recante «Recepimento della  direttiva  (UE)  2019/883,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  aprile  2019,
          relativa  agli  impianti  portuali  di  raccolta   per   il
          conferimento  dei  rifiuti  delle  navi  che  modifica   la
          direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  2021,  n.
          285, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: 
                «Art. 4 (Imprenditore ittico). - 1.  E'  imprenditore
          ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
          4 del decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  che
          esercita, professionalmente ed in forma singola,  associata
          o societaria, l'attivita' di  pesca  professionale  di  cui
          all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 
                2. Si considerano, altresi', imprenditori  ittici  le
          cooperative di  imprenditori  ittici  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci  ovvero
          forniscono  prevalentemente  ai  medesimi  beni  e  servizi
          diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 
                3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si   considera
          altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in
          forma singola o associata l'attivita' di  cui  all'articolo
          3. 
                4. Fatte salve le  piu'  favorevoli  disposizioni  di
          legge di settore, all'imprenditore ittico si  applicano  le
          disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 
                5. Ai fini dell'effettivo esercizio  delle  attivita'
          di cui al comma  1,  si  applicano  le  disposizioni  della
          vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
          autorizzazioni. 
                6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.   271,
          sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico  e
          formale ivi previsto. 
                7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   agevolazioni
          fiscali e previdenziali e della concessione  di  contributi
          nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e'  tenuto  ad
          applicare i pertinenti contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  e   di
          categoria  comparativamente  piu'  rappresentative,   ferme
          restando le previsioni  di  cui  all'articolo  3,  legge  3
          aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza  sul
          lavoro. 
                8. Le concessioni di aree demaniali marittime e  loro
          pertinenze,  di  zone  di  mare   territoriale,   destinate
          all'esercizio  delle  attivita'   di   acquacoltura,   sono
          rilasciate per un periodo iniziale di durata non  inferiore
          a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
          pertiene la concessione.».