IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  che  stabilisce  che  i
rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria  e
medico  legale  al  personale   navigante   sono   disciplinati   con
regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte  compatibile,
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  dello  stesso   decreto
legislativo; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  22  febbraio  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo  1984,  n.  77,  con  il
quale sono stati fissati i  livelli  delle  prestazioni  sanitarie  e
delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle   di   malattia
assicurate al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2012, n.  202,
con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti  tra  il  Ministero  della  salute,  i
medici  ambulatoriali,   specialisti   e   generici,   e   le   altre
professionalita' sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi)  operanti
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute  per
l'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al  personale   navigante,
marittimo e  dell'aviazione  civile  (validita'  1°  gennaio  2006-31
dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012,
n. 277; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014 n. 59, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, e in particolare l'articolo 3, comma  1,  con
cui sono state trasferite alla Direzione generale  della  prevenzione
sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza  sanitaria  al
personale navigante in Italia e all'estero; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli Uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015,  n.
133,  che  ha  ripartito  le  attivita'   afferenti   alla   gestione
centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici
USMAF-SASN; 
  Visto l'Accordo collettivo nazionale  del  31  marzo  2020  per  la
disciplina dei rapporti con gli  specialisti  ambulatoriali  interni,
veterinari e  altre  professionalita'  sanitarie  (biologi,  chimici,
psicologi)  ambulatoriali  ai  sensi  dell'articolo  8  del   decreto
legislativo  n.  502  del  1992   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni (triennio 2016-2018); 
  Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile,  la  disciplina  di
cui  al  menzionato   Accordo   collettivo   nazionale   dei   medici
ambulatoriali, specialisti e generici, e delle altre professionalita'
sanitarie (biologi, chimici,  psicologi)  operanti  negli  ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della salute al  predetto  Accordo
collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale  del  31  marzo
2020; 
  Considerato che in data 16 dicembre 2020 e' stato sottoscritto  con
le  organizzazioni   sindacali   interessate   l'Accordo   collettivo
nazionale per la disciplina  dei  rapporti  tra  il  Ministero  della
salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici,  e  le  altre
professionalita' sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi)  operanti
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute  per
l'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al  personale   navigante,
marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 2016-2018; 
  Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del  suddetto
Accordo sono  valutati  per  gli  anni  dal  2010  al  2018  in  euro
748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di euro 292.892,49,
per un totale complessivo  di  euro  1.041.463,15  comprensivo  degli
oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad euro 191.962,52; 
  Visto il parere favorevole della Ragioneria  generale  dello  Stato
reso con nota n. 288184 del 23 novembre 2021 e trasmesso con nota  n.
23209 del 24 novembre 2021 dell'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, n. 81 del 2022,  espresso  nell'Adunanza  di  sezione
dell'11 gennaio 2022; 
  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  della  salute
prot. n. 344 del 19 gennaio 2022  con  cui  e'  stata  effettuata  la
comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
e la presa d'atto espressa con nota del Dipartimento per  gli  Affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
prot. n. 1321 del 9 febbraio 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  per   la
disciplina dei rapporti tra  il  Ministero  della  salute,  i  medici
ambulatoriali, specialisti e generici, e  le  altre  professionalita'
sanitarie (biologi, chimici,  psicologi)  operanti  negli  ambulatori
direttamente gestiti dal  Ministero  della  salute  per  l'assistenza
sanitaria  e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo   e
dell'aviazione civile,  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  7,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  per  il  triennio  2016-2018,  riportato  nel   testo
Allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  regolamento
si  provvede  a  valere,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422  «compensi
al personale sanitario convenzionato per le  esigenze  di  assistenza
sanitaria erogata in Italia al personale navigante»  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione degli organi  di  controllo,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
     Roma, 15 marzo 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 1348 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse  
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il comma 7 dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                «7. Restano salve le norme previste dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618,
          e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni
          del  presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto   del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il  personale  sanitario  per  l'assistenza  al   personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le  entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti della  Comunita'  europea  e  alle  convenzioni
          bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza degli assistiti. I relativi  rapporti  finanziari
          sono definiti in sede di ripartizione del  Fondo  sanitario
          nazionale». 
              - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 reca:  «Istituzione
          del servizio sanitario nazionale». 
              - La legge 13 dicembre 2009, n. 172 reca:  «Istituzione
          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero
          complessivo dei Sottosegretari di Stato». 
              - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 reca: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n. 620 reca: «Norme sulla disciplina  dell'assistenza
          sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione
          civile». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  22  febbraio
          1984 recante: «Fissazione  dei  livelli  delle  prestazioni
          sanitarie  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a
          quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione  ed
          all'estero   al   personale    navigante,    marittimo    e
          dell'aviazione  civile  dal  Ministero  della  sanita'»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  17  marzo
          1984. 
              - Il decreto del Ministro della salute 3 ottobre  2012,
          n. 202 (Regolamento recante: «Accordo collettivo  nazionale
          per la disciplina  dei  rapporti  tra  il  Ministero  della
          salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le
          altre  professionalita'  sanitarie  -  biologi,  chimici  e
          psicologi - operanti negli ambulatori direttamente  gestiti
          dal Ministero della salute  per  l'assistenza  sanitaria  e
          medico-legale   al   personale   navigante,   marittimo   e
          dell'aviazione  civile.  Validita'   1°   gennaio   2006-31
          dicembre 2009»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27
          novembre 2012, n. 277. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          predetto decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero della salute): 
                «Art.  3  (Direzione   generale   della   prevenzione
          sanitaria). - 1. La Direzione  generale  della  prevenzione
          sanitaria  svolge  le   seguenti   funzioni:   sorveglianza
          epidemiologica; promozione della  salute,  con  particolare
          riguardo alle fasce di  popolazione  vulnerabili  (anziani,
          settore  materno  infantile,  eta'   evolutiva,   migranti,
          persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale,
          disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi
          di salute mentale); prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie professionali, ivi  incluse  le  altre  competenze
          sanitarie in materia di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
          previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e
          successive modificazioni; prevenzione  degli  incidenti  in
          ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e
          socio-sanitarie; prevenzione,  monitoraggio  e  valutazione
          epidemiologica del fenomeno delle  dipendenze;  prevenzione
          universale delle esposizioni ad agenti  chimici,  fisici  e
          biologici nell'ambiente naturale,  nell'ambiente  di  vita,
          nelle acque destinate al consumo umano e  nell'ambiente  di
          lavoro;  profilassi   internazionale;   prevenzione   nella
          popolazione  a  rischio,  con   particolare   riguardo   ai
          programmi  organizzati  di  screening;  prevenzione   delle
          complicanze e delle recidive di malattia,  con  particolare
          riguardo  all'integrazione  sanitaria  e   socio-sanitaria;
          disciplina della tutela sanitaria delle attivita'  sportive
          e della lotta contro il doping;  tutela  della  salute  con
          riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di  organi
          e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego
          e  alle  procedure  autorizzative   concernenti   attivita'
          riguardanti   microrganismi    geneticamente    modificati;
          terrorismo  biologico,  chimico,  nucleare  e  radiologico;
          buone  pratiche  di  laboratorio;  aspetti  connessi   alla
          protezione  civile;  disciplina   delle   acque   minerali;
          coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima,
          aerea e di  frontiera,  fatte  salve  le  competenze  della
          direzione generale di cui  all'articolo  10,  ed  esercizio
          delle funzioni statali in materia di  assistenza  sanitaria
          al  personale  navigante  e  aeronavigante  in   Italia   e
          all'estero (USMAF-SASN).» 
              - Il decreto del Ministro della salute  8  aprile  2015
          (Individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non
          generale), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  133
          dell'11 giugno 2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 18, comma 7, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.