IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto in particolare, l'art. 139, comma  5,  del  predetto  Codice,
novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli
importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve
entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti, indicati nel  comma  1  del  medesimo
articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  in   misura   corrispondente   alla   variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di  operai
ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  22
luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma  5,  del  Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono
stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2019; 
  Considerato che ai  fini  del  corretto  aggiornamento  del  valore
fissato, da ultimo, per l'anno  2019,  occorre  comporre  gli  indici
ISTAT che si sono succeduti nel  triennio  di  riferimento,  fino  ad
aprile 2022; 
  Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
operai ed  impiegati,  relativi  ai  mesi  di  aprile  2020  e  2021,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  136  del  28
maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 127 del 29
maggio 2021; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 121 del 25 maggio 2022; 
  Ritenuto di dover adeguare, per l'anno 2022, gli importi di cui  al
citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  in  data  22
luglio 2019, tenuto conto delle variazioni registrate ad aprile  2020
(-0,1%), ad aprile  2021  (+1,2%)  e,  da  ultimo,  della  variazione
percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale  del  predetto
indice pubblicata dall'ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal mese di aprile 2022, gli  importi  indicati  nel
comma 1, dell'art. 139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    ottocentosettanta  euro  e  novantasette  centesimi,  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
    cinquanta euro e  settantanove  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti