IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  con  il  quale
sono state  trasferite  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  le  funzioni  esercitate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019, recante  «regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 180, recante «regolamento di  organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  delle   politiche
agricole alimentari e  forestali  e  dell'organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai  sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  25  dell'8  febbraio
2019»; 
  Vista la direttiva  generale  sull'azione  amministrativa  e  sulla
gestione  per  l'anno  2022  emanata  dal  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  25
febbraio 2021, con il quale il sen.  Francesco  Battistoni  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° aprile 2021, n. 15139, che delega al Sottosegretario
di Stato sen. Francesco Battistoni, tra gli altri, il «comparto della
pesca marittima e dell'acquacoltura»; 
  Visto il decreto del Ministro 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  28  luglio  2016  recante  «Misure
tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale  e
non regolamentata»; 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n.  407,  recante
«Misure per la pesca dei piccoli  pelagici  nel  Mar  Mediterraneo  e
misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019; 
  Visto il decreto direttoriale n. 248855  del  28  maggio  2021  che
sospende l'efficacia delle azioni che  la  direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura  svolge  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 4, del decreto ministeriale 26 luglio  2019,  n.  407,  recante
«Misure per la pesca dei piccoli  pelagici  nel  Mar  Mediterraneo  e
misure specifiche per il Mare Adriatico»; 
  Viste le raccomandazioni n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n.  39/2015/1,
n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8 della Commissione generale per  la  pesca
nel Mar Mediterraneo (CGPM) relative alla gestione pluriennale  della
pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici  nella  GSA  17  (Adriatico
settentrionale) e GSA 18 (Adriatico meridionale); 
  Vista la raccomandazione n. 44/2021/20 della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  relativa  ad  un  piano  di
gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nel
Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Vista la raccomandazione n. 44/2021/2  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) sull'istituzione di una zona
di restrizione di pesca nella Fossa di Pomo nel Mare  Adriatico  (GSA
17),  che  modifica   la   raccomandazione   CGPM/41/2017/3   e,   in
particolare, gli articoli 4, 6 e 10  che  dispongono  il  divieto  di
pesca attiva di stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine)  nella
Fossa di Pomo; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7,
paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  delle
politiche comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare  gli  articoli  9  e  10  inerenti  principi,
obiettivi e contenuto dei piani pluriennali, l'art. 13  che  riguarda
le misure di emergenza adottate da uno Stato membro nonche' l'art. 15
che riguarda l'obbligo di sbarco; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  alla  conservazione  delle
risorse  della  pesca  e  alla  protezione  degli  ecosistemi  marini
attraverso misure  tecniche,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013,  (UE)
2016/1139,  (UE)  2018/973,  (UE)  2019/472  e  (UE)  2019/1022   del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i  regolamenti  (CE)
n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002,  (CE)
n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2012  della  Commissione
del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE)  2018/161
della Commissione che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo
di sbarco per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici  nel  Mar
Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione; 
  Visto il rapporto del gruppo  di  lavoro  sulla  valutazione  degli
«stock» dei piccoli  pelagici  del  Comitato  consultivo  scientifico
(SAC) della Commissione generale per la pesca  nel  Mar  Mediterraneo
(CGPM), tenutosi dal 22 al 25 giugno 2021; 
  Considerato che al punto 29 della predetta raccomandazione CGPM  n.
44/2021/20 viene posto a carico delle parti contraenti  l'obbligo  di
procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni  autorizzate
alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Visto il decreto 30 marzo 2018 del direttore generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con  decreto
30 aprile 2018 - che ha istituito l'elenco delle  unita'  autorizzate
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/110 del  Consiglio  del  27  gennaio
2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilita' di pesca per alcuni
stock  ittici  e  gruppi  di  stock  ittici   applicabili   nel   Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero e in  particolare  l'art.  10  «Stock  di
piccoli pelagici» e  l'allegato  IV  «Possibilita'  di  pesca  per  i
pescherecci dell'unione nel Mare Adriatico», paragrafo  1  «Stock  di
piccoli pelagici - GSA 17 e 18»; 
  Ritenuto   di   dover   emanare   disposizioni   che   garantiscano
l'attuazione  delle  predette   misure   tecniche   contenute   nella
raccomandazione della CGPM n. 44/2021/20; 
  Vista la circolare  69250  del  14  febbraio  2022  in  materia  di
interruzione temporanea obbligatoria pesca professionale dei  piccoli
pelagici nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli - art. 2,
comma 8), lettera B), («Fermo pesca sardine»), del decreto 26  luglio
2019, n. 407; 
  Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione  pesca
del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014,  per  una  modifica  del
regolamento  (UE)  1343/2011,  che  prevede  la  trasposizione  nella
normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; 
  Considerata  pertanto  la  necessita',  nel  descritto  quadro   di
obblighi e procedure scaturenti dalla normativa  dell'Unione  europea
ed internazionale ed in particolare  alla  luce  della  piu'  recente
raccomandazione CGPM n. 44/2021/20, di  aggiornare  e  modificare  la
vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo, introducendo le misure specifiche di  gestione  per  il
Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per gli anni 2022 e 2023; 
  Sentito il parere del  Tavolo  di  consultazione  permanente  della
pesca e dell'acquacoltura nella seduta dell'11 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Misure di gestione 
 
  1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di  stock  di
piccoli  pelagici  nel  Mediterraneo,  indipendentemente  dalla  loro
lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca,  non
possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese  e  non
possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare. 
  2. Dalla data del 1° aprile e fino  al  31  dicembre  compresi,  e'
vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle  acque  del  Mare
Adriatico, nell'areale compreso tra  il  Compartimento  marittimo  di
Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Gallipoli (fino al limite
della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una  distanza  dalla  costa
inferiore alle sei miglia. 
  3. Dalla data del 1° aprile e fino  al  31  dicembre  compresi,  in
deroga al divieto di cui al comma 2, i pescherecci che effettuano  la
pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti  in  IV  categoria
abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla  costa
ovvero aventi  lunghezza  fuori  tutto  fino  a  dodici  metri,  sono
autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. 
  4. E'  vietata  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli  pelagici
(acciughe e sardine) nella Fossa di  Pomo  come  individuata  con  le
coordinate geografiche di cui all'allegato 1  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  5. Fatti salvi i casi di dichiarata e  comprovata  causa  di  forza
maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attivita' di
pesca e nella Fossa di Pomo, di cui ai commi 2, 3 e 4, deve  avvenire
con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a sette nodi. 
  6. Le unita' che effettuano la pesca attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici in Adriatico osservano il fermo tecnico della pesca  con  le
seguenti modalita': 
    a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore  17,00  del
venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in  alternativa  dalle  ore
17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi'; 
    b. per il sistema  denominato  «volante»,  dalle  ore  00,00  del
sabato alle ore 00,00 del lunedi'. 
  7.  Fermo  restando  l'obbligo  di   rispettare   quarantotto   ore
continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al  comma
6, tutte le unita' da pesca munite di reti da circuizione  e/o  altri
tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di  stock  di
piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono  recuperare  eventuali
giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse
condizioni di  visibilita'  dovute  alle  fasi  lunari,  anche  nelle
giornate  di  sabato  e  domenica,  previa  comunicazione  preventiva
all'autorita' marittima del porto base.