IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonche' una indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione delle opere; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»; Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento", la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56; Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 115 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e citta' metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha gia' individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell''intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018; Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole dell'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 123, recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle province e citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla Citta' metropolitana di Roma per le specifiche finalita' previste dall'emendamento medesimo, recepito con legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante variazione degli importi di cui alla Missione 23 - Programma 23.2; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 405 e 406, riporta - 405. «Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.» 406. «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea»; Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; Considerato che, dall'avvio del programma straordinario di finanziamenti per la rete viaria secondaria, le regioni risultano per la prima volta beneficiarie di fondi, e che quindi si ritiene di assegnare loro, in sede di prima applicazione, una quota parte di finanziamento eccedente il mero riparto su base chilometrica e pari al 15% dell'intero fondo disponibile; Considerato che il criterio di ripartizione indicato nel comma 406, per quanto riguarda le province e le citta' metropolitane, e' stato gia' utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto ministeriale 49 del 16 febbraio 2018, nonche' utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato trasferimenti dei tratti di viabilita' dalle regioni allo Stato e viceversa, nei piu' recenti decreti di ripartizione delle risorse decreto ministeriale 123 del 19 marzo 2020, con raggiunta intesa, rispettivamente, in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020, e decreto ministeriale 224 del 29 maggio 2020 con raggiunta intesa, in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020; Considerato che, per quanto riguarda le regioni, il criterio di ripartizione basato sul proporzionamento sulla estesa chilometrica risulta ad oggi il piu' idoneo; Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite per i seguenti importi: 100 milioni di euro per l'anno 2022, 110 milioni di euro per l'anno 2023, 160 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rimandando a successivi decreti la ripartizione delle rimanenti somme di cui all'art. 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Considerato che Regione Lombardia ritiene piu' opportuno destinare la quota di propria spettanza in favore delle province e delle citta' metropolitane del proprio territorio; Acquisita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 30 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Destinazione delle risorse 1. La somma complessiva di euro 1.700 milioni, ripartita in euro 100 milioni per l'anno 2022, euro 110 milioni per l'anno 2023, euro 160 milioni per l'anno 2024, euro 130 milioni per l'anno 2025 e euro 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di citta' metropolitane. 2. La rimanente parte del fondo istituito con l'art. 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sara' ripartita con ulteriori decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza unificata. 3. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.