IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», ed in particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,  nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'art.  12  e  dalle  strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti altresi' gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n.
219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero  della
salute nel settore  trasfusionale  definiscono,  in  particolare,  la
funzione di programmazione delle attivita'  trasfusionali  a  livello
nazionale e stabiliscono i  principi  generali  sulla  programmazione
sanitaria in materia di attivita' trasfusionali, specificando che per
il raggiungimento dell'autosufficienza e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e in  particolare
l'art. 136, comma 1, che prevede che  il  Ministero  della  salute  e
l'AIFA prendano  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  raggiungere
l'autosufficienza della Comunita' europea in materia di sangue  e  di
plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni,  volontarie
e non remunerate, di sangue o suoi  componenti  e  prendano  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  lo   sviluppo   della   produzione   e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione della  direttiva  2002/98/  CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante «Caratteristiche e funzioni
delle strutture regionali di coordinamento  (SRC)  per  le  attivita'
trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13
ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre  2010  (Rep.  atti  n.  242/CSR),  aggiornato,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
208, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto
legislativo 19 marzo 2018, n. 19, con  accordo  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  concernente
«Aggiornamento e revisione  dell'accordo  Stato-regioni  16  dicembre
2010 (Rep. atti  n.  242/CSR)  sui  requisiti  minimi  organizzativi,
strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite
di verifica» (Rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e  Bolzano  sul  documento  concernente  «Linee  guida  per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25  luglio  2012  (Rep.
atti n. 149/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano per la promozione ed  attuazione  di  accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai  fini
umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 37/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano concernente  «Indicazioni  in  merito  al  prezzo
unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e  province
autonome, delle unita' di sangue, dei suoi componenti e  dei  farmaci
plasmaderivati   prodotti   in   convenzione,   nonche'   azioni   di
incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno
della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  il  20  ottobre  2015  (Rep.  atti  n.  168/CSR),
aggiornato, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b)  e  4  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  con  accordo  tra  il
Governo, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
concernente «Aggiornamento dell'accordo Stato regioni del 20  ottobre
2015 (Rep. atti n. 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione,
tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unita'
di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati  prodotti
in convenzione, nonche' azioni  di  incentivazione  dell'interscambio
tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le  regioni»
(Rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  concernente  la   «Revisione   e
aggiornamento dell'accordo Stato regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti  n.
115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni,  province
autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti
n. 61/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016  recante
«Programma  nazionale  plasma  e  medicinali   plasmaderivati,   anni
2016-2020», emanato in attuazione dell'art. 26, comma 2, del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione  del  25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i
servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2018 recante
«Criteri e schema tipo di convenzione per la stipula  di  convenzioni
tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di
donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c),  della
legge 21 ottobre 2005, n 219, sullo «Schema tipo di  convenzione  per
la cessione e l'acquisizione programmata  di  emocomponenti  ai  fini
della  compensazione  interregionale»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  il  13  dicembre  2018  (Rep.  atti  n.
226/CSR); 
  Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti
per gli anni 2008-2020, adottati, ai sensi  dell'art.  14,  comma  2,
della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219,  con  rispettivi  decreti
ministeriali, e da ultimo, per l'anno 2021, il Programma adottato con
decreto del Ministro della salute 27 luglio 2021; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei  suoi  prodotti,
ivi  compresi  i  medicinali  emoderivati,  costituisce,   ai   sensi
dell'art. 11 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  un  interesse
nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non  frazionabile  ed  e'
finalizzato a garantire a tutti i  cittadini  la  costante  e  pronta
disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei  prodotti  e  delle
prestazioni trasfusionali  necessari  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) e che  essa  si  fonda  sul  principio
etico della  donazione  volontaria,  periodica,  responsabile  e  non
remunerata; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni e le province autonome, le  quali  a  tal
fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacita' di
programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva  alle
funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Considerato  che,  ai  fini   dell'obiettivo   dell'autosufficienza
nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza  con
l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali
emoderivati da plasma  nazionale,  e'  stato  emanato  il  decreto  2
dicembre  2016  recante  «Programma  nazionale  plasma  e  medicinali
plasmaderivati, anni 2016-2020», con il quale  sono  stati  stabiliti
gli obiettivi  strategici  da  perseguire  nel  quinquennio,  il  cui
termine coincide con l'anno 2021, e che tali obiettivi sono declinati
annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni  singola  regione  e
provincia  autonoma  nell'ambito  del  Programma  di  autosufficienza
nazionale e sottoposti a monitoraggio da parte del Centro medesimo; 
  Vista la nota del 2 marzo 2022, Prot. n. AOO-ISS 7764, con la quale
il Centro nazionale sangue ha  trasmesso  le  indicazioni,  formulate
unitamente alle strutture regionali di coordinamento per le attivita'
trasfusionali, per la definizione del  programma  di  autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti, contenente gli obiettivi da
raggiungere nel 2022, sulla base dei dati consolidati  relativi  agli
anni 2020 e 2021, tenendo conto del nuovo modello  di  programmazione
utilizzato a partire dall'anno 2021, basato sulla considerazione  che
i dati  di  autosufficienza  di  globuli  rossi  non  possono  essere
analizzati separatamente da quelli del plasma per il frazionamento  e
tenendo conto,  altresi',  della  diversa  resilienza  delle  regioni
nell'affrontare  i  cambiamenti  emergenti,  di  natura   sociale   e
sanitaria, e che  gli  assetti  delle  reti  trasfusionali  regionali
richiedono  l'adozione  di  scelte  organizzative  differenziate   in
funzione dei bisogni locali e dello stato di evoluzione  del  sistema
stesso; 
  Considerato che tali indicazioni, condivise  dalle  associazioni  e
federazioni  dei  donatori  volontari  di  sangue  rappresentative  a
livello  nazionale  e  regionale,  costituiscono  la  base   per   la
programmazione di emocomponenti, di plasma e medicinali  emoderivati,
da ritenersi quale Programma di autosufficienza nazionale per  l'anno
2022; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  dell'11
maggio 2022 (Rep. atti n. 79/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2022, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue
e dei suoi prodotti per  l'anno  2022,  di  cui  all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni
e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di  indirizzo
per  il   monitoraggio   della   stessa   autosufficienza,   per   la
compensazione interregionale e per il miglioramento  della  qualita',
dell'appropriatezza e della sostenibilita' del  sistema  nonche'  gli
indicatori  per  il  monitoraggio  e  le   raccomandazioni   per   il
perseguimento degli obiettivi strategici posti,  tenuto  conto  anche
dell'impatto della pandemia da Sars-CoV-2 sul  sistema  trasfusionale
nel 2021. 
  3. Il programma di cui al comma 1,  nell'ambito  del  perseguimento
dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali  plasmaderivati
e della sostenibilita' del sistema, reca anche gli obiettivi relativi
ai livelli di domanda e produzione di plasma da raggiungere nel 2022,
posti con il decreto 2 dicembre 2016, relativo al Programma nazionale
plasma e medicinali plasmaderivati, tenendo conto anche degli effetti
della pandemia registrati nel 2021. 
  4. L'attuazione del programma di cui al  comma  1  e'  soggetta  ad
azioni di monitoraggio trimestrale  da  parte  del  Centro  nazionale
sangue, i cui esiti saranno valutati congiuntamente con il Ministero,
le SRC e le associazioni e federazioni di  donatori  volontari  e  il
contributo delle associazioni  dei  pazienti,  al  fine  di  rilevare
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e porre  in
atto eventuali interventi correttivi quali-quantitativi nel  breve  e
medio periodo, a fronte di  mutate  condizioni  di  contesto,  dovute
anche alla pandemia. 
  5. La realizzazione del  programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 maggio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1780