IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 142, della  citata  legge  che
prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono  monitorati
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e,  in
particolare, i  commi  da  2-bis  a  2-sexies  cosi'  come  integrati
dall'art. 41, comma 1, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo  da  ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; 
  Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n.  205  del  2017,
che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato  di  avanzamento
degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire  di
cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero invia entro il  15  settembre  di  ogni  anno  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una  apposita   relazione.   La   relazione   contiene   inoltre   un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di  avanzamento,
nonche'  una  indicazione  delle  principali  criticita'  riscontrate
nell'attuazione delle opere; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge  n.  205
del  2017,  che  prevede  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio  2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione   e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma  1076,  anche  sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  Province  e  le  Citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2017,  n.  244,
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Sicilia  e
Sardegna un volume complessivo annuale di  stanziamenti  ordinari  in
conto  capitale»,  che,  all'art.  1,  comma   1,   definisce   quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1°  gennaio
dell'anno  piu'  recente  resa  disponibile   dall'ISTAT,   ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56; 
  Vista la delibera CIPE  n.  63  del  2020  disposta  in  attuazione
dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 115, «Regolamento recante modifiche  ed  integrazioni
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  dicembre
2020, n.  190,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  Struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2018, 49,  «Finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di  Province
e Citta' metropolitane» registrato alla Corte dei conti il  23  marzo
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 100  del
2 maggio 2018, che ha ripartito le risorse assentite tra le  Province
e le Citta' metropolitane secondo  i  criteri  stabiliti  nell'intesa
raggiunta nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  nella
seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha  fissato
i criteri per l'approvazione dei programmi da parte  della  Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza  nelle  infrastrutture   stradali   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per  le
attivita'  riguardanti  il  programma  stesso  e  le   modalita'   di
erogazione e revoca delle risorse; 
  Visto l'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 25  luglio  2018,  n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 21  settembre  2018,  n.
108, che modifica il termine per la rendicontazione, portandolo al 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160, del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;  b)  il
comma 1078 e' sostituito dal seguente:  -  1078.  Le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al  comma  1076  entro  il  31  ottobre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o  parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole province o citta'  metropolitane  sono  versate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8 che sostituisce il primo periodo dell'art.  1,  comma  1078,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  di  seguito  riportato:  «Le
province   e   le   citta'   metropolitane   certificano   l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1076  entro  il  31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019,  ed
entro il 31 dicembre successivo  all'anno  di  riferimento,  per  gli
interventi  realizzati  dal   2020   al   2023,   mediante   apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge  27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni  di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di  550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2034»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2034»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 marzo 2020, n. 123, «Finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e  citta'  metropolitane.  Integrazione  al  programma  previsto  dal
decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 127 del 18 maggio 2020, che ha  ripartito
le risorse assentite  tra  le  province  e  le  citta'  metropolitane
secondo i criteri stabiliti nell'intesa  raggiunta  nella  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27  febbraio  2020,
rep.  atti  n.  576  -  II  (SC).8  che  ha  fissato  i  criteri  per
l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti
il programma stesso e le  modalita'  di  erogazione  e  revoca  delle
risorse, per le annualita' dal 2020 al 2024; 
  Ritenuto che l'indicatore  unico  finale  da  utilizzare,  per  una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art.  1,  comma  1076,
della menzionata legge  n.  205  del  2017,  e'  il  risultato  della
combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077,
della medesima legge, ognuno rapportato al totale; 
  Ritenuto di confermare i criteri di  ripartizione  ed  assegnazione
per il quinquennio 2025 - 2029  rimandando  a  successivi  decreti  i
criteri di ripartizione ed assegnazione delle risorse per il  periodo
2030 - 2034; 
  Ritenuto di applicare i coefficienti di ripartizione  alle  risorse
assentite e quindi ai seguenti importi: 275 milioni di euro  per  gli
anni dal 2025 al 2029; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 16 marzo 2022, rep. atti n. 693-II(SC).8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di 1.375 milioni di euro, ripartita in euro
275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, e' destinata al
finanziamento degli interventi relativi a programmi  straordinari  di
manutenzione della rete viaria di province e di citta'  metropolitane
delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. 
  2. Gli enti di cui all'art. 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.