IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa  sui  prodotti
energetici  usati  come  carburanti  ovvero  come  combustibili   per
riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare  le
maggiori entrate dell'imposta sul  valore  aggiunto  derivanti  dalle
variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del  petrolio
greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290 del medesimo art. 1; 
  Visto l'art.  1-bis,  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che: 
    al comma 1, ridetermina, per il periodo dal 3 maggio all'8 luglio
2022, le aliquote di accisa sulla benzina,  sul  gasolio  usato  come
carburante,  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)   usati   come
carburanti  e  sul  gas  naturale  usato  per  autotrazione   nonche'
l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione; 
    al comma 8, dispone che il decreto di cui all'art. 1, comma  290,
della predetta legge n. 244 del 2007 puo': 
      essere adottato anche con cadenza diversa  da  quella  prevista
dall'art. 1, comma 291 della medesima  legge  n.  244  del  2007  per
rideterminare le  aliquote  di  accisa  applicate  alla  benzina,  al
gasolio, ai gas di petrolio  liquefatti  e  al  gas  naturale,  ferme
restando le condizioni di cui al medesimo comma 291; 
      contenere disposizioni necessarie a  coordinare  l'applicazione
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,  diminuita
dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa  sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del  testo
unico delle accise approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504; 
      prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte
degli  esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti   energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art.  25,  comma  1,  del  predetto
testo  unico  delle  accise  e  degli  esercenti  gli   impianti   di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,  lettera  b),
del medesimo art. 25 di trasmettere i dati  relativi  alle  giacenze,
rilevate presso  i  rispettivi  depositi  e  impianti,  dei  prodotti
energetici per i quali il medesimo decreto dispone la riduzione della
relativa aliquota di accisa; 
      prevedere anche l'applicazione di un'aliquota  IVA  ridotta  al
gas naturale usato per autotrazione; 
  Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di  cui
al numero 4-bis della  Tabella  A  del  predetto  testo  unico  delle
accise, e' stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri; 
  Considerato inoltre che, con riferimento al periodo 1° aprile  2022
- 31 maggio 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1,
comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007  per  l'adozione  del
decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,
convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  che
ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo  al
medesimo, in particolare, le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
Stato relativi alla definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di
politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi
inerenti  precedentemente  attribuiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni in materia accisa e di imposta 
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 
 
  1. A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio  2022  al  2
agosto 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2,
lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 9 agosto 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'art. 19-bis del predetto  testo
unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi  dei
prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente  articolo  usati
come  carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi  depositi  e
impianti alla data del 2 agosto 2022.