IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art.  58,  che
prevede  l'istituzione  presso  l'Agenzia  per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA di un Fondo per  il  finanziamento  dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della  Repubblica  italiana,  alimentato  da
risorse pubbliche e private; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale», che equipara ai consumatori  finali,  ai  fini
del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito  e  utilizzo
degli alimenti, le organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante  «riordino   della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», che effettuano,  a
fini  di  beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti   di
prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»  e,  in  particolare  l'articolo  1,  comma  719,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  31  dicembre  2021,  Serie
generale n. 310, supplemento ordinario n. 50; 
  Vista  la  nota  integrativa  alla  legge  n.  234/2021,   prevista
dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di  riforma  contabile
n. 196/2009, con la quale, alla «tabella 13», attribuisce al capitolo
1526: «assegnazione all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
finalizzata al fondo per la distribuzione di derrate alimentari  alle
persone indigenti», una dotazione complessiva, per  l'anno  2022,  di
7.900.000 euro; 
  Visto l'articolo  10,  comma  1,  punto  n.  12,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   recante
«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», in  tema
di operazioni esenti IVA; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale  e  l'integrazione,  del  17  dicembre  2012,  recante
«Indirizzi, modalita' e strumenti per  la  distribuzione  di  derrate
alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n.  45,  che  definisce  le
organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari  da
distribuire  agli  indigenti   come   i   soggetti   (singoli,   enti
caritatevoli o raggruppamenti di enti  caritatevoli)  riconosciuti  e
iscritti all'Albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n.  1234  del  Consiglio
del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'articolo 3 del  citato  decreto  interministeriale  del  17
dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la  gestione  del  Fondo  da
parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti  di
indirizzo  del  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dando priorita' dopo  l'acquisto  di  derrate  alimentari,
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo
permanente di coordinamento», successivamente denominato «Tavolo  per
la lotta agli sprechi e per l'assistenza  alimentare»,  cui  compete,
tra l'altro, la formulazione  di  pareri  e  proposte  relative  alla
gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del  10  maggio  2021,  n.  215048,  con  il  quale  si  e'
provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di  cui
all'articolo 7 del citato decreto interministeriale del  17  dicembre
2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 14  febbraio  2022,  n.  69876,  con  il  quale  si  e'
provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di  cui
all'articolo 7 del citato decreto interministeriale del  17  dicembre
2012; 
  Considerato  che  la  finalita'   primaria   del   Fondo   per   la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e'  quella
di finanziare la distribuzione di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende  ancor  piu'
necessario provvedere al  sostentamento  delle  classi  sociali  piu'
deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,    convertito    con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Considerato  il  parere  favorevole  dei  componenti  del  «Tavolo»
espresso a seguito di comunicazione inviata in data 21 marzo 2022, in
ordine  alla  proposta,  formulata  dal  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, che  tiene  conto  delle  necessita'
espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare le risorse  di
cui al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle  persone
indigenti  di  euro  7.900.000,00  all'acquisto  di  un  paniere   di
prodotti, come definito all'allegato 1 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Programma di distribuzione di derrate alimentari 
               alle persone indigenti per l'anno 2022 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2022,  a  valere  sulle
risorse del Fondo per la distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1 del  decreto-legge
del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pari a 7.900.000,00 euro  per  l'anno  2022.  Il
Fondo  e'  istituito  presso  AGEA,  Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura, conformemente alle modalita'  previste  dal  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1, e per la  consegna
dei  prodotti  in  causa  alle  organizzazioni  caritative   definite
dall'articolo 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c),  del  decreto  interministeriale
del 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del  5%  dei  costi
dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione  della
fornitura del prodotto alimentare.