IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n.  1572,  concernente
il testo unico delle leggi sul nuovo catasto; 
  Visto il regio  decreto  8  dicembre  1938,  n.  2153,  recante  il
regolamento per la conservazione del catasto terreni; 
  Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni dalla legge  11  agosto  1939,  n.  1249  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
accertamento  generale  di  fabbricati  urbani,   rivalutazione   del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 650, recante norme per il perfezionamento e revisione del  sistema
catastale; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Disposizioni  per  un
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita»  e,
in particolare l'art. 2, comma 3, lettera a), che,  nel  contesto  di
una generale revisione della disciplina del  sistema  estimativo  del
catasto dei fabbricati,  ha  dettato  i  criteri  e  i  principi  per
ridefinire le  competenze,  inclusa  la  validazione  delle  funzioni
statistiche, la composizione ed il  funzionamento  delle  commissioni
censuarie; 
  Visto il decreto legislativo 17  dicembre  2014,  n.  198,  recante
«Composizione,  attribuzione  e   funzionamento   delle   commissioni
censuarie, a norma dell'art. 2, comma  3,  lettera  a)  della  citata
legge n. 23 del 2014»; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del citato decreto legislativo n. 198  del
2014, con il quale si prevede che la Commissione  censuaria  centrale
e'  presieduta  da  un  magistrato  ordinario  o  amministrativo  con
qualifica non inferiore a  magistrato  di  cassazione  o  equiparata,
nominato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  18
marzo 2022, con il quale e' stata individuata al 1° luglio  2022,  la
data unica di insediamento  a  livello  nazionale  delle  commissioni
censuarie di cui al citato decreto legislativo n. 198 del 2014; 
  Visto l'art. 15,  comma  1,  lettera  a)  e  comma  2  del  decreto
legislativo n. 198 del 2014,  il  quale  prevede  che,  con  apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate
le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative  operanti
nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione
censuaria centrale, rispettivamente, in materia di  catasto  terreni,
contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in  merito  ai
prospetti delle qualita'  e  classi  dei  terreni  ed  ai  rispettivi
prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, e in  materia  di
catasto  edilizio  urbano,  contro  le  decisioni  delle  commissioni
censuarie locali in merito al quadro delle categorie e  delle  classi
delle unita' immobiliari urbane  ed  ai  rispettivi  prospetti  delle
tariffe d'estimo di singoli comuni; 
  Considerata la necessita' di emanare il decreto previsto  dall'art.
15 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, emanato ai sensi  dell'art.  15,  comma  1,
lettera a), e comma 2 del decreto legislativo 17  dicembre  2014,  n.
198, individua: 
    a) le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative
operanti nel settore immobiliare, che possono proporre  ricorso  alla
Commissione censuaria centrale in materia di catasto  terreni  contro
le  decisioni  delle  commissioni  censuarie  locali  in  merito   ai
prospetti delle qualita'  e  classi  dei  terreni  ed  ai  rispettivi
prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni; 
    b) le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative
operanti nel settore immobiliare, che possono proporre  ricorso  alla
Commissione censuaria centrale in materia di catasto edilizio  urbano
contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in  merito  al
quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane
ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. 
  2. Ai fini di cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  per  «settore
immobiliare»  si  intende  il  settore  economico  che  riguarda  gli
immobili iscritti al  catasto  terreni  e  gli  immobili  censiti  al
catasto edilizio urbano che soddisfano i requisiti  di  ruralita'  ai
fini catastali, ivi comprese le attivita'  legate  alla  valutazione,
commercializzazione, gestione, amministrazione degli stessi,  nonche'
quelle di tutela dell'imprenditoria agricola. 
  3. Ai fini di cui  alla  lettera  b)  del  comma  1,  per  «settore
immobiliare»  si  intende  il  settore  economico  che  riguarda   le
proprieta' immobiliari urbane iscritte  al  catasto  fabbricati,  ivi
comprese le attivita' legate alla  valutazione,  commercializzazione,
gestione, amministrazione delle stesse.