IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione  dell'8   dicembre   2013,   relativi,   rispettivamente,
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  ed  agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28,  relativo  agli  aiuti  per  il   pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed  in
particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale -  PSRN  2014-2022,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima  modifica  approvata
con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in  particolare,  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
679/2016; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300  che,  da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  adegua  la  struttura  organizzativa  del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali  24  febbraio  2022,  n.  90017,  recante  gli  indirizzi
generali sull'attivita' amministrativa e sulla  gestione  per  l'anno
2022; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n.  138295,
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
1° aprile  2022,  n.  151082,  registrata  dall'Ufficio  centrale  di
bilancio il 4 aprile 2022 al n.  264,  recante  l'attribuzione  degli
obiettivi operativi ai dirigenti e le  risorse  finanziarie  e  umane
assegnate per la loro realizzazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015,  n.  162,  relativo  alla  semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020 e, in  particolare,  il  capo  III
riguardante la gestione del rischio; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 31 marzo  2022,  n.  148418,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022; 
  Visti gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto 31
marzo 2022, ed in particolare la lettera b), che fissano al 31 maggio
2022 rispettivamente i termini  di  sottoscrizione  delle  polizze  e
delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione  per  le
colture permanenti; 
  Tenuto conto che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2,  e  13,
comma 2, in caso di andamento climatico  anomalo,  ovvero  per  cause
impreviste e non prevedibili, i  termini  di  sottoscrizione  possono
essere differiti con decreto del direttore della  Direzione  generale
dello  sviluppo  rurale  per  il  tempo  strettamente  necessario   a
consentire agli agricoltori la stipula delle polizze  assicurative  o
dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l'adesione alla
copertura mutualistica; 
  Viste le richieste pervenute  all'amministrazione  di  proroga  dei
termini  di  sottoscrizione   delle   polizze   e   delle   coperture
mutualistiche a causa del ritardo di sviluppo delle colture ad inizio
ciclo produttivo per l'anomalo  andamento  climatico  registrato  nei
primi mesi del corrente anno e del mancato funzionamento del  sistema
informativo agricolo nazionale - SIAN  registratosi  in  concomitanza
con le prime scadenze previste nel Piano di gestione dei rischi; 
  Considerato che una proroga dei  termini  di  sottoscrizione  delle
polizze  agevolate  e  delle  coperture  mutualistiche  di   cui   al
sopracitato decreto  31  marzo  2022  consentirebbe  una  piu'  ampia
partecipazione agli agricoltori ubicati in particolare nelle  regioni
del sud Italia, favorendo il riequilibrio territoriale delle  aziende
che aderiscono agli strumenti di gestione del rischio, in conformita'
alla strategia del PSRN 2014-2022; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,  per  consentire  agli  agricoltori
interessati di  sottoscrivere  le  polizze  assicurative,  ovvero  le
coperture mutualistiche, differire i termini stabiliti agli  articoli
8, comma 1, lettera b) e 13, comma 1, lettera b) del  citato  decreto
31 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termini sottoscrizione delle polizze e  delle  coperture
  mutualistiche  dei  Fondi  di  mutualizzazione   per   le   colture
  permanenti 
 
  1. I termini di sottoscrizione delle polizze  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera b) e delle coperture mutualistiche per  i  Fondi  di
mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)  del  decreto
31 marzo 2022 richiamato nelle premesse, sono differiti al 10  giugno
2022. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 giugno 2022 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 827