IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022  e  n.  898  del  23
giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione  civile  per
assicurare, sul territorio nazionale,  l'accoglienza  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   adottare   le   opportune   misure
organizzative per il proseguimento  delle  attivita'  coordinate  dal
Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato
di emergenza; 
  Ravvisata  altresi'  la  necessita',  in  ragione  dell'accresciuto
volume delle richieste  di  informazioni  ed  assistenza  al  contact
center del Dipartimento concernenti, in particolare, il contributo di
sostentamento di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 881/2022, di  prevedere
un temporaneo potenziamento di tale servizio  per  le  sole  esigenze
connesse alla gestione dell'emergenza Ucraina,  rafforzando  altresi'
il  supporto  tecnico  necessario  per  la  gestione   del   predetto
contributo; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di adottare ulteriori disposizioni
di assistenza alla popolazione interessata dal contesto  emergenziale
in rassegna; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proseguimento dell'attivita' del Dipartimento della protezione civile
  fino alla scadenza dello stato di emergenza. 
 
  1.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   prosegue   nel
coordinamento,  senza  soluzione  di  continuita',   delle   seguenti
attivita': 
    a) raccordo tecnico-operativo e amministrativo con la Commissione
europea,  gli  Stati  esteri,  la  comunita'  internazionale   e   le
rappresentanze  diplomatico-consolari   sul   territorio   nazionale,
raccolta  delle  informazioni  necessarie  per  la  formulazione,  la
modifica  e  la  revoca  delle  richieste  e  offerte  di  assistenza
internazionale; 
    b) coordinamento degli interventi sanitari connessi all'evento; 
    c) coordinamento operativo delle risorse logistiche impiegate per
la gestione dell'emergenza, in modo particolare  per  quanto  attiene
alle   attivita'   finalizzate   all'assistenza   alla   popolazione,
pianificando ed  organizzando  la  distribuzione  e  l'impiego  delle
risorse delle Componenti e Strutture operative; 
    d) l'impiego e il coordinamento delle risorse del volontariato; 
    e)  raccordo  delle  attivita'  di  monitoraggio  dei  flussi  di
ingressi in Italia dei  profughi  svolte  dagli  soggetti  coinvolti,
delle  attivita'  connesse  alle  soluzioni  per  il  trasporto   dei
profughi, assicurando la gestione delle  attivita'  connesse  con  il
concorso nazionale di accoglienza dei profughi; 
    f)  elaborazione   ed   aggiornamento   della   mappatura   delle
disponibilita' di beni e materiali,  alloggi  e  servizi  offerti  da
soggetti esterni ed individuazione di possibili impieghi; 
    g) coordinamento delle attivita'  connesse  alla  gestione  delle
disponibilita' presenti nel sistema  dell'accoglienza  diffusa  anche
attraverso il rapporto con i soggetti del terzo settore e del privato
sociale coinvolti. 
  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile  provvede,  con
apposito decreto, alla progressiva  rimodulazione  dell'articolazione
operativa del Dipartimento, nonche'  alla  cessazione  dell'attivita'
della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 684 del 11 marzo 2022, entro il  1°  agosto  2022,  nonche'
alla costituzione  di  apposita  struttura  di  missione  alla  quale
affidare,  senza  soluzione  di  continuita',  lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento di cui al comma 1.  Alle  attivita'  della
predetta struttura di missione si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie del  Dipartimento  della  protezione
civile disponibili a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Al personale  in  servizio  presso  la
struttura di missione e' riconosciuto il compenso per prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente rese previsto dall'art.  1  comma
1,  dell'ordinanza  n.  882/2022,  entro   il   limite   massimo   di
centoventicinque unita' e di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  3. In ragione  degli  specifici  ambiti  di  attivita',  la  citata
struttura di missione opera in raccordo con  i  rappresentanti  delle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione  civile  impegnate  nelle   attivita'   per   fronteggiare
l'emergenza in rassegna.