IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti  tradizionali
agroalimentari»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.  350,  rubricato
«Regolamento  recante  norme  per   l'individuazione   dei   prodotti
tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  ministeriale  18  luglio  2000,  recante  «Elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale,  in
attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre
1999,  n.  350,  si  e'  provveduto  alla  pubblicazione  dell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 93965 del  28  febbraio  2022,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale, di aggiornamento, per l'anno 2022,  dell'elenco  nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 826 e 827, che istituiscono il «Fondo per la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari tradizionali e certificati» con una dotazione
di 1 milione di euro per l'anno 2022; 
  Considerato che  occorre  garantire  nel  settore  delle  attivita'
ricettive,  di  ristorazione  e  di  pubblici  esercizi  una  offerta
adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari  tipiche  (di
seguito PAT), provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio
o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe,  nonche'  di
prodotti ad indicazione  geografica  protetta  (DOP,  IGP  e  STG)  e
biologici; 
  Considerato che le agevolazioni o gli incentivi  per  le  attivita'
ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi, rappresentano  uno
strumento per migliorare la competitivita' e il consumo dei  prodotti
agroalimentari espressione  delle  tradizioni  culturali  tipiche  di
ciascuna regione e provincia autonoma,  con  particolare  riferimento
alle produzioni alimentari tipiche, rappresentative  della  storia  e
alla cultura enogastronomica dei diversi territori regionali,  e  per
aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica  di
ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e  contenere  cosi'  gli
effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia  diffusione
delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento
degli  obiettivi  ad  esse  sottese,  demandarne  l'attuazione   alle
regioni, soggetti pubblici istituzionalmente deputati a  redigere  le
schede tecniche dei PAT ed enti territoriali di  riferimento  per  la
produzione ad indicazione geografica e biologica; 
  Ritenuto di dover sostenere interventi a sostegno della transizione
ecologica della ristorazione per  la  promozione  di  iniziative  sul
territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a  garantire  una
offerta adeguata di produzioni  alimentari  tipiche,  ad  indicazione
geografica e biologica, al fine di  incrementare  l'offerta  di  tali
produzioni nel settore della ristorazione e  dei  pubblici  esercizi,
favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 13 aprile 2022 con nota prot. MEF-GAB n. 7120; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, commi  826  e
827, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  il  perseguimento  di
interventi, sul territorio nazionale, volti a: 
    a)  sostenere  e  incrementare  l'offerta,  nel   settore   della
ristorazione,  di  prodotti   alimentari   tipici,   ad   indicazione
geografica e biologici; 
    b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici  nelle
regioni  di  riferimento,  nonche'  dei   prodotti   ad   indicazione
geografica e biologici; 
  2.  Le  risorse  da  assegnare  nel  quadro  dell'applicazione  del
presente decreto ammontano - salvo ulteriori  integrazioni  -  ad  un
milione di euro per l'annualita' 2022, a valere sulle  disponibilita'
del  Fondo  per  la  valorizzazione   dei   prodotti   agroalimentari
tradizionali e certificati.