IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 5  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  e,
in particolare, il  comma  5-ter,  che  rimette  ad  un  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  la  determinazione
delle modalita' di  impiego  di  guardie  giurate  a  bordo  di  navi
battenti bandiera italiana che navigano  in  acque  internazionali  a
rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa; 
  Visti  il  Testo  unico   delle   leggi   di   pubblica   sicurezza
(T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  ed  il
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635; 
  Visto il Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2009,  n.
154 «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento  dei  servizi
di  sicurezza  sussidiaria  nell'ambito  dei  porti,  delle  stazioni
ferroviarie e dei relativi  mezzi  di  trasporto  e  depositi,  delle
stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi  mezzi  di
trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle  linee  di  trasporto
urbano, per  il  cui  espletamento  non  e'  richiesto  di  pubbliche
potesta',  adottato  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   2,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, recante «Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139,
«Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle  navi
mercantili  battenti  bandiera  italiana,  che  transitano  in  acque
internazionali a rischio pirateria»; 
  Ritenuta l'esigenza di apportare alcune integrazioni al decreto del
Ministro dell'interno n. 139  del  2019,  al  fine  di  rendere  piu'
agevole lo svolgimento delle  prescritte  attivita'  formative  delle
guardie giurate da impiegare  nei  servizi  antipirateria,  in  vista
della cessazione del regime transitorio, stabilito  dall'articolo  10
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Ritenuta all'esito delle esperienze maturate nel periodo  di  prima
applicazione,  la  necessita'   di   introdurre,   altresi',   mirati
adeguamenti della disciplina relativa  dello  svolgimento,  ai  sensi
dell'articolo 134-bis del T.U.L.P.S.,  di  servizi  antipirateria  in
forma occasionale da  parte  di  imprese  stabilite  in  altri  Paesi
dell'Unione europea; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 4490 P- del 9 maggio  2022  del  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7  novembre  2019,  n.
                                 139 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre  2019,  n.  139,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalle
seguenti: 
    «a) aver conseguito la certificazione per i servizi di  sicurezza
sussidiaria  in  ambito  portuale,  rilasciata,  nel   rispetto   dei
provvedimenti con i quali il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
definisce  i  programmi  di  addestramento  del  personale  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'interno  15
settembre 2009, n. 154, all'esito di una  prova  di  esame  sostenuta
dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto
decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento
dei servizi antipirateria individuati secondo le modalita'  stabilite
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del   Ministro
dell'interno  n.  154  del  2009.  La  predetta   certificazione   e'
rilasciata, senza prova d'esame, alle  guardie  giurate  che  abbiano
effettuato  nei  tre  anni  precedenti  un  periodo  cumulativo   non
inferiore  a  novanta  giorni  di  impiego  effettivo   in   servizio
antipirateria a bordo di navi in  transito  in  acque  internazionali
soggette a rischio pirateria,  risultante  da  apposita  attestazione
emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza; 
  a-bis) aver frequentato  e  superato,  con  oneri  a  carico  degli
interessati,   l'apposito   corso   di   formazione    specialistica,
organizzato dal Ministero della difesa, di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»; 
  b) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art.  11-bis  (Autorizzazioni  per  l'esercizio  occasionale   dei
servizi antipirateria da parte di imprese stabilite  in  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea).  -  1.  Ai  fini   del   conseguimento
dell'autorizzazione prevista  dall'articolo  260-bis,  comma  2,  del
regolamento  per  l'esecuzione   del   T.U.L.P.S.   per   l'esercizio
occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis,
comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri  Stati  membri
dell'Unione  Europea  trasmettono   al   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica  sicurezza  la  documentazione  idonea  a
comprovare  il  possesso  delle   autorizzazioni   rilasciate   dalle
competenti Autorita' dello  Stato  di  stabilimento  necessarie  allo
svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese  le  abilitazioni
riguardanti il personale dipendente, la cessione  in  comodato  e  il
porto delle armi da parte dello stesso personale. 
  2. Nel caso in  cui  il  personale  da  impiegare  per  l'esercizio
occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea
d'arma da  fuoco,  l'impresa  e'  tenuta  a  richiedere  al  Questore
competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione
all'introduzione di armi comuni da sparo da  impiegare  nei  predetti
servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S.. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11.»; 
  c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi; 
  d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformita'» e  la  «Scheda
allegata alla dichiarazione di conformita'» sono sostituite da quelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117, sesto  comma,  della  Costituzione  della
          Repubblica   italiana   stabilisce    che    la    potesta'
          regolamentare  spetta   allo   Stato   nelle   materie   di
          legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In  ogni
          altra materia non elencata la potesta' spetta  invece  alle
          Regioni. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  5-ter,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria): 
              «5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
          31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative  dei
          commi 5 e 5-bis, comprese  quelle  relative  all'imbarco  e
          allo sbarco delle armi,  al  porto  e  al  trasporto  delle
          stesse e del relativo  munizionamento,  alla  quantita'  di
          armi detenute a bordo della nave  e  alla  loro  tipologia,
          nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma  4  ed
          il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
          di cui al medesimo comma.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  134-bis  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 134-bis (Disciplina delle  attivita'  autorizzate
          in altro Stato dell'Unione europea). -  1.  Le  imprese  di
          vigilanza privata o di investigazione privata stabilite  in
          un  altro  Stato   membro   dell'Unione   europea   possono
          stabilirsi nel  territorio  della  Repubblica  italiana  in
          presenza dei  requisiti,  dei  presupposti  e  delle  altre
          condizioni richiesti dalla  legge  e  dal  regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, tenuto  conto  degli
          adempimenti, degli obblighi  e  degli  oneri  gia'  assolti
          nello Stato di stabilimento, attestati  dall'autorita'  del
          medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 
              2. I servizi transfrontalieri e  quelli  temporanei  di
          vigilanza e custodia da parte di imprese  stabilite  in  un
          altro Stato membro dell'Unione  europea  sono  svolti  alle
          condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico. 
              2-bis.  Ai   fini   dello   svolgimento   dei   servizi
          transfrontalieri e di quelli temporanei  di  investigazione
          privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite
          in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano  al
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza  le  attivita'   che   intendono   svolgere   nel
          territorio  nazionale,   specificando   le   autorizzazioni
          possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito  territoriale
          nel quale i servizi dovranno  essere  svolti  e  la  durata
          degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
          giorni dalla  notifica,  salvo  il  caso  che  entro  detto
          termine  intervenga  divieto  del  Ministero  dell'interno,
          motivato per ragioni  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              3.  Il   Ministro   dell'interno   e'   autorizzato   a
          sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi  di
          collaborazione con  le  competenti  autorita'  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento
          dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari
          per   lo   svolgimento    dell'attivita',    nonche'    dei
          provvedimenti  amministrativi   previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti.» 
              - Il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  reca:
          «Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza». 
              - Il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  reca:
          «Approvazione  del  testo  definitivo  del   Codice   della
          navigazione». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23
          luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  16  settembre  2021,  n.  126  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  per
          l'esercizio  in   sicurezza   di   attivita'   sociali   ed
          economiche): 
              «Art. 10 (Misure urgenti in materia  di  impiego  delle
          guardie  giurate  in  servizi  antipirateria).  -   1.   In
          considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
          fino al 31 dicembre 2022 non e' richiesto il corso previsto
          dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge
          12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le  guardie  giurate
          da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo  di  cui
          al presente articolo si applica il regime di cui al secondo
          periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato  decreto-legge
          n. 107 del 2011.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
          del Ministro dell'interno 7 novembre  2019,  n.  139,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Requisiti  delle  guardie  giurate).  -  1.  I
          servizi di protezione del naviglio mercantile  sono  svolti
          dalle  guardie  giurate  in  relazione  a  quanto  previsto
          dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge  12  luglio
          2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) aver conseguito la certificazione per i servizi di
          sicurezza sussidiaria in ambito portuale,  rilasciata,  nel
          rispetto dei provvedimenti  con  i  quali  il  Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza   definisce   i   programmi   di
          addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma
          2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009,
          n. 154, all'esito di una prova di esame  sostenuta  dinanzi
          alla Commissione  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del
          suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse
          per l'espletamento dei  servizi  antipirateria  individuati
          secondo le modalita' stabilite ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n.  154  del
          2009. La predetta certificazione e' rilasciata, senza prova
          d'esame, alle guardie giurate che  abbiano  effettuato  nei
          tre anni precedenti un periodo cumulativo non  inferiore  a
          novanta   giorni   di   impiego   effettivo   in   servizio
          antipirateria  a  bordo  di  navi  in  transito  in   acque
          internazionali soggette a rischio pirateria, risultante  da
          apposita  attestazione  emessa  dall'armatore  ovvero   dal
          titolare dell'istituto di vigilanza; 
                a-bis) aver  frequentato  e  superato,  con  oneri  a
          carico degli interessati, l'apposito  corso  di  formazione
          specialistica, organizzato dal Ministero della  difesa,  di
          cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n.
          154 del 2009; 
                b) essere in  possesso  di  porto  d'arma  lunga  per
          difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.» 
              «Art.  14   (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
              2. (soppresso) 
              3. (soppresso)» 
              L'allegato B al decreto  del  Ministro  dell'interno  7
          novembre  2019,  n.  139   reca   il   modello   unico   di
          comunicazione di inizio  servizio  e  la  dichiarazione  di
          conformita' per lo svolgimento dei  servizi  di  protezione
          del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di  cui
          al decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.