IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  188  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale
e della ceramica  di  qualita'»  e,  in  particolare,  l'art.  4  che
istituisce il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare
la ceramica artistica e tradizionale,  valorizzandone  il  patrimonio
storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
e  la  ceramica  di  qualita',  nonche'  l'art.   5   relativo   alla
composizione del Consiglio nazionale ceramico; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-2024»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 701,  che  stabilisce  che  al
fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche
tecniche e produttive delle  produzioni  ceramiche,  e'  disposto  il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel  limite  di
spesa  di  5  milioni  di   euro   per   l'anno   2022,   finalizzato
all'elaborazione  e  alla  realizzazione  di  progetti  destinati  al
sostegno e  alla  valorizzazione  dell'attivita'  nel  settore  della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'.  Alla
valutazione dei  progetti  di  cui  al  presente  comma  provvede  il
Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della  citata
legge n. 188 del 1990; 
  Visto altresi' il terzo capoverso dell'art.  1,  comma  701,  della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede  che  con  decreto
del Ministro dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge,  sentiti  il
Ministro della  cultura,  il  Ministro  del  turismo  e  il  Ministro
dell'istruzione, sono  individuati  i  criteri,  le  finalita'  e  le
modalita' di  riparto,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
verifica delle risorse; 
  Visto il comma 703 del medesimo art. 1, che prevede che i  benefici
di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei  limiti  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2021 con il quale e' stato
ricostituito il Consiglio nazionale ceramico; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE  2017/1084  della
Commissione, del 14 giugno 2017, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero   dello
sviluppo economico»; 
  Considerato  che  sul  capitolo  di  bilancio  2171   «sostegno   e
valorizzazione della ceramica artistica tradizionale»,  sussiste  una
disponibilita' finanziaria di euro 5.000.000,00  (cinque  milioni/00)
per l'anno 2022; 
  Ritenuto   opportuno   demandare    ad    un    ente    in    house
dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande
di ammissione al contributo e l'erogazione del contributo; 
  Sentiti il Ministro della cultura, il Ministro  del  turismo  e  il
Ministro dell'istruzione ed acquisiti i relativi pareri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «legge n.  188/1990»:  la  legge  9  luglio  1990,  n.  188  e
successive modifiche e integrazioni, recante «Tutela  della  ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'»; 
    b) «legge 30 dicembre 2021, n. 234»: la legge  di  Bilancio  2022
che ha previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188; 
    c) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    e) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    g)  «relazioni»:  relazioni  di  coniugio,  di  parentela  e   di
affinita' entro il terzo grado, e, in caso di societa', relazioni  di
controllo o di collegamento, come definite dall'art. 2359 del  codice
civile; 
    h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    i)  «Invitalia»:  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; 
    j) «Imprese»: le imprese rientranti nel codice ATECO 23.41; 
    k) «Consiglio»: il Consiglio  nazionale  ceramico,  istituito  ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 188/1990; 
    l) «ceramica artistica e tradizionale»: la ceramica  artistica  e
tradizionale, definita dal disciplinare tipo  adottato  con  delibera
del Consiglio del 27 marzo 1996 allegato D, il cui marchio  «CAT»  e'
stato istituito con decreto del Ministro della  attivita'  produttive
del 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997); 
    m) «ceramica di qualita'»: la ceramica di qualita'  definita  dal
disciplinare tipo adottato con delibera del Consiglio  del  27  marzo
1996 allegato E, il cui marchio «CQ» e' stato istituito  con  decreto
del Ministro della attivita' produttive del 26 giugno 1997  (Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997); 
    n) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    o)  «progetto»:  progetto  finalizzato   al   sostegno   e   alla
valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale  ovvero  della
ceramica di qualita'.