IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni, di  seguito  «Codice
della strada», ed in  particolare  gli  articoli  116,  comma  4,  in
materia di patenti speciali, 119, in materia di  requisiti  fisici  e
psichici per il conseguimento della  patente  di  guida,  e  126,  in
materia di durata e conferma di validita' della patente di guida; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  ed  in
particolare l'art.  49,  comma  5-ter,  lettera  i),  n.  3,  che  ha
introdotto nel predetto art. 126 del codice  della  strada  il  comma
10-bis, ai sensi del quale  «La  commissione  medica  locale  di  cui
all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'
psicofisica,  valuta   che   il   conducente   debba   procedere   al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica,
i dati del conducente all'Ufficio centrale  operativo,  che  provvede
alla  stampa  e  alla  spedizione  della  nuova  patente  di  guida»,
demandando  la  disciplina  dei  contenuti  e   modalita'   di   tale
trasmissione ad un decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada». 
  Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  495  del  1992,  rubricato  «Attestazione  dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli  a  motore»,
che dispone,  tra  l'altro,  che  «l'attestazione  del  possesso  dei
requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il  rilascio  della
patente di guida  e'  comunicata  per  via  telematica»,  dal  medico
certificatore   monocratico   o   collegiale   al   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  ed  e'  conforme  al
modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV
- Parte II dello stesso decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»,  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione  alla  disciplina  del
citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada  disciplinando
i  contenuti   e   le   modalita'   della   trasmissione   telematica
dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il
declassamento di una patente di  guida  e,  per  l'effetto,  di  dare
altresi'  seguito  alle  disposizioni  previste  dal  citato   codice
dell'amministrazione   digitale,   che   prevedono   la   progressiva
digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il  loro
processo  di  dematerializzazione,  con  conseguente  riduzione   dei
termini di conclusione dei procedimenti  e  della  documentazione  in
formato cartaceo; 
  Ritenuto,  a  tal  fine,  coerentemente   con   le   finalita'   di
«semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti  e  le  modalita'
della trasmissione  telematica  dell'attestazione  del  possesso  dei
requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso  in  cui  la
commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di
guida, ma anche per la sua riclassificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti  e  le
modalita' di trasmissione telematica  con  la  quale  la  commissione
medica locale  comunica  al  CED  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione la riclassificazione  di  una  patente  di
guida all'esito di una visita  per  la  verifica  del  permanere  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'.