IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in materia di durata e conferma di validita' della patente di guida; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 49, comma 5-ter, lettera i), n. 3, che ha introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma 10-bis, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida», demandando la disciplina dei contenuti e modalita' di tale trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore», che dispone, tra l'altro, che «l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica», dal medico certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed e' conforme al modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV - Parte II dello stesso decreto; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Considerata la necessita' di dare attuazione alla disciplina del citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada disciplinando i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il declassamento di una patente di guida e, per l'effetto, di dare altresi' seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo; Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalita' di «semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso in cui la commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di guida, ma anche per la sua riclassificazione; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le modalita' di trasmissione telematica con la quale la commissione medica locale comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'.