IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 285/1992, che definisce le categorie dei «motoveicoli ad uso speciale», nonche' l'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la possibilita' di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; Visto il regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; Visto l'art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-quinquies) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto; Visto il gia' citato art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con proprio decreto, definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi; Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per veicoli a motore e loro rimorchi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980, recante «Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze»; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1996, concernente «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo»; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487, recante «Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2010, riguardante «Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze»; Vista la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente «Veicoli medici e loro attrezzatura - autoambulanze»; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente raggiungibili con ambulanze; Decreta: Art. 1 Classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per «emergenza sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti».