IL DIRETTORE GENERALE 
         per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  dicembre
1992, n. 495, avente ad  oggetto  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 53, comma 1, lettera g)  del  decreto  legislativo  n.
285/1992,  che  definisce  le  categorie  dei  «motoveicoli  ad   uso
speciale», nonche' l'art. 200, comma 2, lettera p)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la  possibilita'
di ricomprendere in tale uso anche  altre  attrezzature  riconosciute
idonee per usi speciali  dal  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione
generale della M.C.T.C.; 
  Visto il regolamento (UE)  168/2013,  relativo  all'omologazione  e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e
dei quadricicli; 
  Visto l'art. 177, comma 1  del  decreto  legislativo  n.  285/1992,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-quinquies)  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.  156,  che  consente
l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora  i
veicoli ne siano  muniti,  anche  del  dispositivo  supplementare  di
segnalazione visiva  a  luce  lampeggiante  blu,  ai  conducenti  dei
motoveicoli  impiegati  in  interventi  di  emergenza  sanitaria   e,
comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto; 
  Visto il gia' citato art. 177, comma 1 del decreto  legislativo  n.
285/1992,  nella  parte  in  cui  dispone  che  il  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  proprio  decreto,
definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza
e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi  urgenti
di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi; 
  Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi  relative
all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per
veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi»  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Ministero  dei  trasporti  17  ottobre  1980,
recante «Modifiche sperimentali delle caratteristiche  acustiche  dei
dispositivi supplementari di allarme da applicare  ad  autoveicoli  e
motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze»; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17
dicembre 1987,  n.  553  avente  ad  oggetto  «Normativa  tecnica  ed
amministrativa relativa alle autoambulanze»; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione  5
novembre  1996,  concernente  «Normativa  tecnica  ed  amministrativa
relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con  personale  medico
ed infermieristico a bordo»; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20
novembre 1997, n. 487,  recante  «Regolamento  recante  la  normativa
tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° settembre 2009, n. 137, avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante
disposizioni  in   materia   di   immatricolazione   ed   uso   delle
autoambulanze»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 ottobre 2010, riguardante «Disposizioni concernenti  le  procedure
per il riconoscimento dei requisiti  previsti  dall'allegato  C  alla
norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro  attrezzature  -
autoambulanze»; 
  Vista la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente «Veicoli medici
e loro attrezzatura - autoambulanze»; 
  Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla
circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al  fine
di consentire il primo soccorso in  zone  con  accessi  difficilmente
raggiungibili con ambulanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Classificazione dei motoveicoli per uso speciale 
               adibiti a servizi sanitari di emergenza 
 
  Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai  sensi  dell'art.
53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  16  dicembre  1992,  n.  495  i   motoveicoli
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli  stessi  e  destinati  in  maniera  esclusiva  per   «emergenza
sanitaria per l'intervento  rapido  di  soccorso  sanitario,  per  il
trattamento di base, per  il  monitoraggio  dei  pazienti  e  per  il
trasporto  delle  attrezzature  necessarie  al  primo  soccorso   con
personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di  plasma,
emoderivati o emocomponenti».