IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa»; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004; Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello Sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lett. b, e dell'art. 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999; Visto l'art. 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita' dei commissari straordinari; Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante i requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 270 del 1999»; Visto il decrto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270». Ritenuto opportuno disciplinare il procedimento amministrativo e individuare i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario, nonche' specificare i profili normativi non immediatamente desumibili dall'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sopra richiamato; Decreta: Art. 1 Procedura e criteri di nomina 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le societa' e i gruppi in amministrazione straordinaria, per i quali, ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, Fintecna e' nominata commissario. 2. Il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-bis prima richiamato, procede alla nomina di cui al comma 1 in uno dei seguenti casi: a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95; b. mancata adozione di piani di riparto, senza adeguate motivazioni, in presenza di un adeguato livello di liquidita' disponibile; c. sussistenza di un rapporto tra costi della procedura e riparti effettuati tale da non consentire un'adeguata soddisfazione del ceto creditorio; d. sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione di un provvedimento di revoca. In ogni caso la nomina di cui al presente comma potra' essere disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione, celerita' e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie riconducibili alla particolarita' della procedura. 3. Fintecna non puo' essere nominata commissario nei seguenti casi: a) sussistenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interesse in capo a Fintecna; b) procedure concernenti gruppi di imprese che annoverino anche societa' in esercizio di impresa; c) societa' o gruppi per le quali risultino pendenti istanze di concordato o di conversione in fallimento ovvero per le quali siano stati trasmessi al Ministero gli atti finali della procedura.