IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 19,  comma  3-bis,  comma  3-ter,  e  comma  3-quater,
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure  urgenti  in  materia  di
crisi d'impresa»; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
39/2004; 
  Visto l'articolo 39, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello Sviluppo
economico),  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia   sono
stabiliti i requisiti  di  professionalita'  e  di  onorabilita'  dei
commissari giudiziali e dei commissari  straordinari  da  nominare  a
norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lett. b, e  dell'art.  38
del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999; 
  Visto l'art. 38, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  8  luglio
1999, n.  270,  che  stabilisce  le  cause  di  incompatibilita'  dei
commissari straordinari; 
  Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante
i  requisiti  di  professionalita'  ed  onorabilita'  dei  commissari
giudiziali  e  straordinari  delle   procedure   di   amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 39
comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 270 del 1999»; 
  Visto il decrto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la
scelta   degli   esperti   delle   procedure    di    amministrazione
straordinaria,  ai  sensi  dell'art.  39,  comma   2,   del   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270». 
  Ritenuto opportuno disciplinare il  procedimento  amministrativo  e
individuare  i  criteri  per  l'individuazione  delle  procedure   di
amministrazione  straordinaria  per  le   quali   nominare   Fintecna
commissario,   nonche'   specificare   i   profili   normativi    non
immediatamente desumibili dall'art. 19, comma 3-bis, comma  3-ter,  e
comma  3-quater,  decreto-legge  24  agosto  2021,  n.   118,   sopra
richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Procedura e criteri di nomina 
 
  1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
individua le societa' e i gruppi  in  amministrazione  straordinaria,
per i quali, ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147, Fintecna e' nominata commissario. 
  2. Il Ministro,  nell'ambito  delle  procedure  che  presentino  le
caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-bis  prima  richiamato,
procede alla nomina di cui al comma 1 in uno dei seguenti casi: 
    a.  eccessiva  durata  della  procedura   avuto   riguardo   agli
adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero  per  i
riparti ai creditori, anche in considerazione della durata  media  di
altre procedure di amministrazione straordinaria, con  esclusione  di
quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95; 
    b.  mancata  adozione  di  piani  di  riparto,   senza   adeguate
motivazioni,  in  presenza  di  un  adeguato  livello  di  liquidita'
disponibile; 
    c. sussistenza di un rapporto tra costi della procedura e riparti
effettuati tale da non consentire un'adeguata soddisfazione del  ceto
creditorio; 
    d. sussistenza dei presupposti normativi  per  l'adozione  di  un
provvedimento di revoca. 
  In ogni caso la nomina di  cui  al  presente  comma  potra'  essere
disposta in presenza di  comprovate  esigenze  di  razionalizzazione,
celerita'   e   urgenza,   ovvero   per   circostanze   straordinarie
riconducibili alla particolarita' della procedura. 
  3. Fintecna non puo' essere nominata commissario nei seguenti casi: 
    a) sussistenza  di  cause  di  incompatibilita'  o  conflitto  di
interesse in capo a Fintecna; 
    b) procedure concernenti gruppi di imprese che  annoverino  anche
societa' in esercizio di impresa; 
    c) societa' o gruppi per le quali risultino pendenti  istanze  di
concordato o di conversione in fallimento ovvero per le  quali  siano
stati trasmessi al Ministero gli atti finali della procedura.