IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante:  «Codice  dei  contratti
pubblici», di seguito «Codice»; 
  Visto l'art. 111 del codice recante  la  disciplina  del  controllo
tecnico, contabile e amministrativo dei lavori e dei servizi e  delle
forniture, in particolare, il comma 1-bis il quale  dispone  che  con
decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  oggi
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
adottato su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
siano individuati i criteri per la determinazione dei costi  relativi
agli  accertamenti  di  laboratorio  ed   alle   verifiche   tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di controllo tecnico,  contabile
e amministrativo  specificamente  previsti  dal  capitolato  speciale
d'appalto  di  lavori  e  disposti  dalla  direzione  dei  lavori   o
dall'organo di collaudo; 
  Visto l'art. 59 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno  2001,  n.  380  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia»  nel  quale  si
indicano i  laboratori  ufficiali  e  gli  altri  laboratori  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, puo'  autorizzare,  con
proprio decreto, altri laboratori ad effettuare prove  sui  materiali
da costruzione,  prove  su  terre  e  rocce,  prove  e  controlli  su
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; 
  Considerato  che  il  predetto  art.  59  ha  sancito   anche   che
l'attivita' dei laboratori ufficiali ed autorizzati e'  «servizio  di
pubblica utilita'» e percio' gli stessi sono obbligati ad  assicurare
un livello minimo essenziale della prestazione; 
  Vista la nota n. 6324 del 1° luglio 2022 riguardante la proposta di
decreto del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  di  cui  comma
1-bis del citato art. 111 del Codice; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano
il  costo  complessivo   del   servizio   tecnico   riguardante   gli
accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 111  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a  ribasso  che
garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione; 
    b) «elementi primari»,  elementi  parziali  che  costituiscono  i
componenti del prezzo minimo; 
    c) «laboratori»,  laboratori  ufficiali  o  autorizzati,  di  cui
all'art. 59 del decreto del  Presidente  della  repubblica  6  giugno
2001, n. 380.