IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  e,  in
particolare, l'art. 34, il quale dispone che le  stazioni  appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa  alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019,  che  modifica  la  suddetta  direttiva
2009/33/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento  recante
i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per  il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180,
comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del  2006  cosi'  come
introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  8  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani  raccolti  in  modo  differenziato,  come
previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha  approvato
il Piano d'azione nazionale  per  la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  26  maggio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016,  recante  «Linee  guida  per  il
calcolo della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 15 febbraio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di
rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  20  aprile  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  117  del  22  maggio  2017,  recante  «Criteri  per  la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  o  di
sistemi di gestione caratterizzati  dall'utilizzo  di  correttivi  ai
criteri di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio  reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»; 
  Visto il decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica  17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2  luglio
2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il  leasing,
la locazione e  il  noleggio  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su
strada»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 29  gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio  2021,  recante  «Criteri  ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e  sanificazione  di
edifici e  ambienti  ad  uso  civile,  sanitario  e  per  i  prodotti
detergenti»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con  il  quale  sono  stati
adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento  del  servizio
di gestione dei rifiuti urbani; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  13
febbraio 2014 in ragione dell'evoluzione normativa  di  settore,  del
progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati  di  riferimento,  che
consentono di  migliorare  i  requisiti  di  qualita'  ambientale  in
relazione all'espletamento  dei  servizi  di  gestione  dei  rifiuti,
spazzamento stradale e igiene urbana e all'acquisizione dei  connessi
mezzi  e  attrezzature  e  di  perseguire  pertanto,   con   maggiore
efficacia, gli obiettivi ambientali connessi  ai  contratti  pubblici
relativi a tali categorie di affidamenti e forniture; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti,
nonche' con il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e'  stata  altresi'
trasmessa la proposta finale di detti criteri per le  valutazioni  di
competenza, cosi' come previsto dal  citato  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di
cui all'allegato al presente decreto, per: 
    a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani; 
    b) l'affidamento del servizio di pulizia e  spazzamento  e  altri
servizi di igiene urbana; 
    c) l'affidamento della fornitura di contenitori e  sacchetti  per
la raccolta dei rifiuti urbani; 
    d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili  non
stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di  rifiuti  e
per lo spazzamento stradale.