IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  in  applicazione  del  quale  la
Commissione puo' considerare compatibili con il mercato  interno  gli
aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  la  realizzazione  di  un
importante progetto di comune interesse europeo (nel  seguito,  anche
IPCEI); 
  Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato  all'erogazione  dei  contributi  alle
imprese che partecipano alla realizzazione  dell'importante  progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica,  autorizzato  con
decisione  della  Commissione  europea  C(2018)  8864  final  del  18
dicembre 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di  collaborazione  su
larga   scala   d'impatto    significativo    sulla    competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il  fondo  di  cui  all'art.  1,
comma  203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  assume   la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo'  intervenire  per  il  sostegno
finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; 
  Considerato che il medesimo comma 232 prevede che,  ferme  restando
le disposizioni adottate per  la  disciplina  del  sostegno  pubblico
prestato nell'ambito del  citato  importante  progetto  di  interesse
comune europeo nel settore della microelettronica,  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri  generali  per
l'intervento e il  funzionamento  del  Fondo  IPCEI  nonche'  per  la
concessione delle agevolazioni  alle  imprese  che  partecipano  agli
importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei
predetti criteri e nel rispetto  delle  decisioni  di  autorizzazione
della Commissione europea adottate  per  i  progetti  interessati,  i
singoli interventi sono  attivati  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  21  aprile  2021  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12  luglio  2021,  che
definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento  del
Fondo IPCEI di cui al citato  art.  1,  comma  232,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle  agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti  progetti  di  interesse
comune europeo; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 1,  del  predetto  decreto  21
aprile  2021  che  prevede   che,   preliminarmente   all'attivazione
dell'intervento del Fondo  IPCEI,  ai  fini  dell'individuazione  dei
soggetti  partecipanti  alle  iniziative   da   sostenere   e   della
costituzione  del  raggruppamento  progettuale,  il  Ministero  dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito
a manifestare  interesse,  con  riguardo  al  settore  di  intervento
individuato dallo stesso invito e  relativamente  alle  attivita'  da
realizzare sul territorio italiano; 
  Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del
richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto  con  decreto
di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base  dei
criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e  nel
rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione  europea
adottata per il progetto  interessato  in  esito  alle  procedure  di
notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6; 
  Visto l'invito pubblicato in data 7  febbraio  2019  sul  sito  del
Ministero dello  sviluppo  economico  a  manifestare  interesse  alla
presentazione di proposte relative ad importanti progetti  di  comune
interesse europeo; 
  Visto, in particolare, l'avviso dedicato  alle  proposte  nazionali
per la costituzione di uno o  piu'  IPCEI  nella  catena  del  valore
dell'idrogeno, pubblicato in  data  5  febbraio  2021  sul  sito  del
Ministero; 
  Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645
del 31 agosto 2021 relative a due  proposte  di  IPCEI  nella  catena
strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 Technology» e  «H2
Industry»,  che  riportano  un  fabbisogno  provvisorio  di   risorse
finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4  e  1,2
miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi
nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della
valutazione preliminare di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del  citato
decreto 21  aprile  2021  effettuata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico sulle istanze presentate a valere  sul  predetto  invito  a
manifestare interesse del 5 febbraio 2021; 
  Vista la notifica degli  aiuti  n.  SA.64644  del  17  giugno  2022
relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica  del
valore dell'idrogeno  denominata  «H2  Technology»,  che  riporta  un
fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un  importo
pari a 1,23 miliardi di euro in esito  alla  valutazione  preliminare
della Commissione europea; 
  Visto altresi' l'avviso dedicato  alle  manifestazioni  d'interesse
per la presentazione di proposte dedicate  alla  costituzione  di  un
secondo  IPCEI  nella  catena  del  valore  della   microelettronica,
pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il
22 febbraio 2021; 
  Vista la notifica  preventiva  degli  aiuti  n.  SA.101186  del  21
dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena
strategica  del   valore   della   microelettronica   (nel   seguito,
«Microelettronica 2»),  che  riporta  un  fabbisogno  provvisorio  di
risorse finanziarie stimate per un importo pari  a  1,4  miliardi  di
euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito
del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a  valere  sul
predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020; 
  Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per
la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un  IPCEI
su infrastrutture digitali e servizi cloud,  pubblicato  in  data  30
marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5  aprile
2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali  e
servizi cloud, che  riporta  un  fabbisogno  provvisorio  di  risorse
finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di  euro  per
l'agevolazione dei  soggetti  partecipanti  ammessi  nell'ambito  del
Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della  valutazione  preliminare
di cui all'art. 6,  comma  2,  del  citato  decreto  21  aprile  2021
effettuata dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  sulle  istanze
presentate a valere sul predetto invito a manifestare  interesse  del
30 marzo 2021; 
  Visto l'art. 8, comma 2,  del  piu'  volte  richiamato  decreto  21
aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il  Fondo
IPCEI puo'  essere  combinato  a  risorse  messe  a  disposizione  da
istituzioni e programmi  europei,  nel  rispetto  delle  disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista, in  particolare,  la  misura  M4C2-I2.1  del  PNRR  inerente
all'investimento 2.1 del PNRR, dal  titolo  «Importanti  progetti  di
comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European
Interest)»,  previsto  nell'ambito  della  missione  4   «Istruzione,
formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca  all'impresa»,  che
prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232,
della legge di bilancio 2020, con  risorse  aggiuntive  destinate  ai
nuovi  progetti  autorizzati   secondo   le   indicazioni   contenute
nell'allegato riveduto della citata  decisione  di  approvazione  del
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto  decreto-legge
n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19  novembre  2021
concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai  sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia)  relativo
all'istituzione  di  un  quadro  che   favorisce   gli   investimenti
sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17 recante il  principio
di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant
harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la
comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  "non  arrecare  un  danno
significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art.  5  stabilisce  che
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono  essere  conformi
al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9
regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato  (UE)
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita'  economica  contribuisca  in  modo
sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun  obiettivo
ambientale; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  C(2021)  1054
final,  recante  gli  Orientamenti  tecnici   sull'applicazione   del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a   norma   del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE)  2021/523  che  istituisce  il  programma
InvestEU e che modifica il regolamento  (UE)  2015/1017  (regolamento
InvestEU); 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1
e' previsto un contributo del 40 per cento al climate tag  (campo  di
intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione,  trasferimento
di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate  sull'economia  a
basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e  sull'adattamento  ai
cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag
(campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate
quali:  capacita'  di  calcolo  ad  alte  prestazioni  e  di  calcolo
quantistico/capacita'  di  comunicazione  quantistica   compresa   la
crittografia quantistica; progettazione,  produzione  e  integrazione
dei sistemi di microelettronica; la  prossima  generazione  di  dati,
cloud  e  capacita'  europee   all'avanguardia   in   infrastrutture,
piattaforme e servizi; realta' virtuale e aumentata, Deeptech e altre
tecnologie digitali  avanzate.  Investimenti  volti  a  garantire  la
sicurezza della catena di approvvigionamento digitale); 
  Visti gli obblighi di assicurare  il  conseguimento  di  obiettivi,
traguardi  ed  obiettivi  finanziari  stabiliti  nel   PNRR,   e   in
particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione,  entro  giugno
2022,  di  atti  ministeriali   attraverso   cui   si   assegnano   i
finanziamenti  necessari  a   sostenere   i   progetti   partecipanti
(milestone M4C2-11), e  la  successiva  pubblicazione,  entro  giugno
2023, dell'elenco  dei  soggetti  partecipanti  a  tutti  gli  avvisi
(milestone  M4C2-12),  con  il   fine   ultimo   di   assicurare   il
coinvolgimento  di  almeno  venti  imprese  sostenute  attraverso  il
modello IPCEI (target M4C2-22); 
  Visto l'art. 8, comma 1, del piu' volte citato  decreto  21  aprile
2021, che prevede che le regioni, le province  autonome  e  le  altre
amministrazioni pubbliche possono contribuire  finanziariamente  alla
quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun  IPCEI,  nei
limiti dei massimali di aiuto concedibili  dalle  autorita'  italiane
stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione
del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto
di attivazione come previsto all'art. 6,  comma  3,  del  decreto  21
aprile 2021; 
  Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal  titolo
«Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione  verde
e  transizione  ecologica»,  componente   2   «Energia   rinnovabile,
idrogeno,  rete  e  mobilita'   sostenibile»   del   medesimo   PNRR,
finalizzata  a  consolidare   e   creare   competenze   proprietarie,
attraverso ricerca e sviluppo  e  creare  una  catena  europea  nella
produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso  il  sostegno  a
progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in  Italia
che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti
di comune interesse  europeo  sull'idrogeno  secondo  le  indicazioni
contenute  nell'allegato   riveduto   della   citata   decisione   di
approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile
2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle  singole  linee
di intervento per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica», componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e
mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha  individuato
i criteri generali per la declinazione delle modalita' di  attuazione
degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma  2,  lettera  a),
che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative  nell'ambito  degli
IPCEI  per  la  realizzazione  di  impianti  per  la  produzione   di
elettrolizzatori; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto  27
aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto  dei  contenuti,  delle
condizionalita',  dei  traguardi  e  obiettivi  e  della   tempistica
stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che  disciplina
l'attuazione del Piano medesimo,  con  successivi  provvedimenti  del
direttore generale della Direzione incentivi  energia  del  Ministero
della transizione ecologica sono selezionati  i  progetti  ammessi  a
ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  lettera  a),  del
medesimo  decreto,  nonche'  sono  disciplinate   le   modalita'   di
assegnazione delle relative risorse; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
disposizioni urgenti in materia di  investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma  4,  che  stabilisce
che, laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni
ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 24 giugno 2021; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare del  29  ottobre  2021,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,  n.  115,  del  31  maggio
2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la «Disciplina degli aiuti di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final
del  25  novembre  2021  recante  l'aggiornamento  dei  criteri   per
l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti  di
Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti  progetti
di comune interesse europeo, che si applica dal  1°  gennaio  2022  a
tutte le misure di aiuto notificate sulle  quali  la  Commissione  e'
chiamata a decidere a partire dalla medesima data,  anche  qualora  i
progetti siano stati notificati prima della  stessa  in  forza  della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del  20  giugno
2014; 
  Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a
sostegno  della  realizzazione  di  IPCEI  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e' soggetta alla preventiva  approvazione  della  Commissione
europea, che le agevolazioni del  Fondo  IPCEI  sono  concesse  nelle
forme e nei limiti  autorizzati  dalla  Commissione  europea  e  che,
pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle  richiamate  notifiche
preliminari relative alle proposte di  IPCEI  afferenti  alla  catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica  e  delle
infrastrutture digitali e servizi cloud e' sottoposta  all'emanazione
delle relative decisioni di  autorizzazione  da  parte  della  stessa
Commissione, in  esito  al  completamento  dell'iter  di  notifica  e
valutazione della compatibilita' degli aiuti con il mercato interno; 
  Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari  del
Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi  dell'art.  6,
comma 2, del richiamato  decreto  interministeriale  21  aprile  2021
rispetto alle richiamate proposte  di  IPCEI  afferenti  alla  catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica  e  delle
infrastrutture digitali e servizi cloud  nell'ambito  delle  predette
procedure di selezione e notifica preventiva dei  progetti,  e  dello
stato di avanzamento del  procedimento  di  notifica,  valutazione  e
autorizzazione europeo, ancora da completarsi; 
  Tenuto conto che, in esito alle  notifiche  preliminari  effettuate
dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea  -  DG
Concorrenza  deve  esprimersi  ai  fini   del   completamento   della
valutazione di  compatibilita'  con  il  mercato  interno  secondo  i
richiamati  criteri   stabiliti   dalla   Commissione   europea   con
Comunicazione C(2021) 8481 final, tuttora in corso; 
  Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione  delle  risorse  del
PNRR per la richiamata misura  M4C2-I2.1,  relativa  all'integrazione
delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art.  1,  comma  232,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla
destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1  del  PNRR  a
sostegno  della  realizzazione  dei  richiamati  progetti  notificati
preliminarmente   a   data    odierna,    attraverso    l'attivazione
dell'intervento  del  Fondo  IPCEI  nelle  more  dell'adozione  delle
relative  decisioni  di  autorizzazione  della  Commissione  europea,
assicurando l'attribuzione delle risorse ai  predetti  interventi  in
coerenza  con  il  cronoprogramma  degli  obiettivi,   traguardi   ed
obiettivi finanziari stabiliti  nel  PNRR  per  la  misura  citata  e
recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della  misura  M2C2-I5.2
destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro  della  transizione
ecologica al co-finanziamento delle  proposte  compatibili  con  tale
linea  di  intervento  presenti  nell'ambito  degli  IPCEI   proposti
nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI
di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
sostegno della realizzazione  dei  progetti  di  cui  agli  aiuti  n.
SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno  «H2  Technology»,
n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2  Industry»,
n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e
n.  SA.102519,  relativo  alla  proposta  di  IPCEI   «Infrastrutture
digitali e servizi cloud», sottoposti  dall'Italia  alla  Commissione
europea  con  notifica  preventiva  nelle  date   sopra   richiamate,
subordinatamente  all'emanazione  e  ai  contenuti   delle   relative
decisioni di autorizzazione della stessa, nel  rispetto  dei  criteri
generali stabiliti dal decreto 21 aprile  2021  avuto  riguardo  agli
orientamenti  applicabili  per  effetto  della  comunicazione   della
Commissione  europea  C(2021)  8481  final  del  25  novembre   2021,
prevedendo  che  il  riparto  delle  risorse   finanziarie   tra   le
iniziative, le  procedure  di  dettaglio  per  la  concessione  delle
agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e gli ulteriori
elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli  interventi
agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di  conseguenza
definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da  emanarsi  in
esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea piu'
volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure; 
    b)  Comunicazione  IPCEI:  la  comunicazione  della   Commissione
europea comunicazione della Commissione europea  C(2021)  8481  final
del  25  novembre  2021,  recante  i  «Criteri  per  l'analisi  della
compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato  destinati
a promuovere  la  realizzazione  di  importanti  progetti  di  comune
interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio  2022  a  tutte  le
misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e'  chiamata  a
decidere a partire dalla medesima  data,  anche  qualora  i  progetti
siano stati notificati prima della stessa; 
    c)  Decisioni  di  autorizzazione:  le  diverse  decisioni  della
Commissione  europea  di  autorizzazione  delle  proposte  di   aiuti
presentate  per  il  sostegno  alla  realizzazione  degli  IPCEI  «H2
Technology» e  «H2  Industry»  nella  catena  strategica  del  valore
dell'idrogeno,  relative  rispettivamente  agli  aiuti   SA.64644   e
SA.64645,  dell'IPCEI  Microelettronica  2  in  relazione   all'aiuto
SA.101186, e  dell'IPCEI  Infrastrutture  digitali  e  servizi  cloud
inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della
Commissione che autorizzino ulteriori  interventi  nell'ambito  degli
IPCEI medesimi; 
    d) Decreto interministeriale:  il  decreto  21  aprile  2021  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del  12  luglio  2021,  che  definisce  i  criteri  generali  per
l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui  all'art.  1,
comma 232, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  nonche'  per  la
concessione delle agevolazioni  alle  imprese  che  partecipano  agli
IPCEI; 
    e) DGIAI: la Direzione generale per gli  incentivi  alle  imprese
del Ministero; 
    f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art.  1,  comma  232,  della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  finalizzato  all'erogazione  dei
contributi alle imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli
IPCEI; 
    g) Gazzetta ufficiale: la  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana; 
    h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di  cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
    i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud: l'IPCEI di  cui
alla proposta SA.102519 nella catena strategica del  valore  relativa
alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud; 
    j)  IPCEI  Microelettronica  2:  l'IPCEI  di  cui  alla  proposta
SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica; 
    k) IPCEI H2 Technology: l'IPCEI di  cui  alla  proposta  SA.64644
nella catena strategica del valore dell'idrogeno; 
    l) IPCEI H2 Industry: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella
catena strategica del valore dell'idrogeno; 
    m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
    n)  Missione:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute); 
    o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste  dal  PNRR
realizzati  attraverso  l'attuazione   di   interventi/progetti   ivi
finanziati; 
    p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi
ambientali (anche solo DNSH):  Principio  definito  all'art.  17  del
regolamento UE 2020/852.  Investimenti  e  riforme  del  PNRR  devono
essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi  degli  articoli  23  e  25  del
regolamento (UE) 2021/241; 
    q) Project portfolio: il progetto  individuale  dell'impresa  e/o
dell'organismo di ricerca partecipante ad  un  IPCEI,  riportante  la
chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita'  di
esecuzione da parte del soggetto. In caso di  progetto  integrato,  i
project   portfolio   rispondono   ai   requisiti   previsti    dalla
Comunicazione IPCEI; 
    r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato  alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del  regolamento
(UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio  Ecofin  del  13
luglio 2021 e notificata all'Italia  dal  segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.