IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche IPCEI); Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018; Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo; Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da realizzare sul territorio italiano; Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6; Visto l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo; Visto, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o piu' IPCEI nella catena del valore dell'idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del Ministero; Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645 del 31 agosto 2021 relative a due proposte di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 Technology» e «H2 Industry», che riportano un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021; Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 2022 relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominata «H2 Technology», che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,23 miliardi di euro in esito alla valutazione preliminare della Commissione europea; Visto altresi' l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un secondo IPCEI nella catena del valore della microelettronica, pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il 22 febbraio 2021; Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 del 21 dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena strategica del valore della microelettronica (nel seguito, «Microelettronica 2»), che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020; Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi cloud, pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico; Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5 aprile 2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi cloud, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 30 marzo 2021; Visto l'art. 8, comma 2, del piu' volte richiamato decreto 21 aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI puo' essere combinato a risorse messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente all'investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», che prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17 recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art. 5 stabilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, recante gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU); Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1 e' previsto un contributo del 40 per cento al climate tag (campo di intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag (campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacita' di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacita' di comunicazione quantistica compresa la crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacita' europee all'avanguardia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realta' virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale); Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno 2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti (milestone M4C2-11), e la successiva pubblicazione, entro giugno 2023, dell'elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi (milestone M4C2-12), con il fine ultimo di assicurare il coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il modello IPCEI (target M4C2-22); Visto l'art. 8, comma 1, del piu' volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto 21 aprile 2021; Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal titolo «Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo e creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee di intervento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato i criteri generali per la declinazione delle modalita' di attuazione degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative nell'ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 27 aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, nonche' sono disciplinate le modalita' di assegnazione delle relative risorse; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio 2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014; Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a sostegno della realizzazione di IPCEI ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea, che le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate notifiche preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi cloud e' sottoposta all'emanazione delle relative decisioni di autorizzazione da parte della stessa Commissione, in esito al completamento dell'iter di notifica e valutazione della compatibilita' degli aiuti con il mercato interno; Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari del Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021 rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi cloud nell'ambito delle predette procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e autorizzazione europeo, ancora da completarsi; Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG Concorrenza deve esprimersi ai fini del completamento della valutazione di compatibilita' con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea con Comunicazione C(2021) 8481 final, tuttora in corso; Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle risorse del PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, relativa all'integrazione delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1 del PNRR a sostegno della realizzazione dei richiamati progetti notificati preliminarmente a data odierna, attraverso l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI nelle more dell'adozione delle relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea, assicurando l'attribuzione delle risorse ai predetti interventi in coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura citata e recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della misura M2C2-I5.2 destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale linea di intervento presenti nell'ambito degli IPCEI proposti nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno; Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione dei progetti di cui agli aiuti n. SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Technology», n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Industry», n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e n. SA.102519, relativo alla proposta di IPCEI «Infrastrutture digitali e servizi cloud», sottoposti dall'Italia alla Commissione europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate, subordinatamente all'emanazione e ai contenuti delle relative decisioni di autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, prevedendo che il riparto delle risorse finanziarie tra le iniziative, le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi in esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea piu' volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure; b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa; c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni della Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2 Technology» e «H2 Industry» nella catena strategica del valore dell'idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e SA.64645, dell'IPCEI Microelettronica 2 in relazione all'aiuto SA.101186, e dell'IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito degli IPCEI medesimi; d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI; e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero; f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI; g) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud: l'IPCEI di cui alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud; j) IPCEI Microelettronica 2: l'IPCEI di cui alla proposta SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica; k) IPCEI H2 Technology: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64644 nella catena strategica del valore dell'idrogeno; l) IPCEI H2 Industry: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella catena strategica del valore dell'idrogeno; m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute); o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241; q) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI; r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.