IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 24, comma 2; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con
cui e' stato dichiarato, per sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza dell'eccezionale diffusione degli  incendi  boschivi  che
hanno determinato uno straordinario  impatto  nei  territori  colpiti
delle  Regioni  Calabria,  Molise,  Sardegna  e  Sicilia  a   partire
dall'ultima decade del mese di luglio 2021 e con la quale sono  stati
stanziati euro 7.000.000,00 a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  suddetto   decreto
legislativo  n.  1  del  2018,  ripartiti  come  di   seguito:   euro
1.000.000,00 alla Regione  Molise,  euro  2.000.000,00  alla  Regione
Calabria, euro 2.000.000,00 alla  Regione  autonoma  della  Sardegna,
euro 2.000.000,00 alla Regione Siciliana; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 1° settembre 2021, n. 789 recante: «Primi interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  dell'eccezionale  diffusione  degli
incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto  nei
territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e  Sicilia
a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022  con
la quale e' stato prorogato, di due mesi, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza dell'eccezionale diffusione degli  incendi  boschivi  che
hanno determinato uno straordinario  impatto  nei  territori  colpiti
delle  Regioni  Calabria,  Molise,  Sardegna  e  Sicilia  a   partire
dall'ultima decade del mese di luglio 2021; 
  Ravvisata  la  necessita',  al  fine  di  favorire  e  regolare  il
proseguimento dell'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via
ordinaria, di integrare  il  piano  degli  interventi  con  ulteriori
interventi, previamente vagliati favorevolmente in fase  istruttoria,
ma che, per ragioni  procedurali  anche  a  causa  delle  tempistiche
ristrette, non risultano allo stato formalmente approvati; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Molise; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Molise  e'   individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni  di  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
789 del  1°  settembre  2021,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  direttore   del
Dipartimento IV della Regione Molise  e  direttore  del  Servizio  di
protezione civile e' individuato quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 789 del 1°  settembre  2021  e  nelle  eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvate alla  data  di
adozione della presente ordinanza.  Il  predetto  soggetto  provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per  le
ragioni di cui in  premessa,  il  soggetto  responsabile  predispone,
entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,
un'integrazione   del   piano   degli   interventi,   da   sottoporre
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente
l'utilizzo  delle  risorse  residue  disponibili  sulla  contabilita'
speciale. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato della Regione Molise di cui all'art. 1, comma 1,
della citata ordinanza n. 789  del  1°  settembre  2021  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui alla  presente  ordinanza,  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Molise  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connesse, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6283,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 789 del 1° settembre 2021, che viene allo stesso  intestata
fino al 31 dicembre 2023. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  dei  piani
degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi  interventi
strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi nei  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Molise che provvede, anche avvalendosi dei soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo  soggetto  responsabile,  inoltre,   alla   chiusura   della
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 luglio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio